Categorie: Handicap

Come individuare l’handicap e come sostenerlo secondo il Consiglio di Stato

Si tratta di un parere molto importante, relativo a diritti costituzionalmente protetti (lo stato di handicap, il suo accertamento e conseguentemente il suo sostegno), ma che coinvolge anche una materia complessa, come la legislazione esclusiva dello Stato o quella concorrente delle Regioni. Ma andiamo con ordine. Hanno diritto ad essere sostenuti nelle loro attività di integrazione scolastica con l’aiuto di apposito personale specializzato gli alunni “che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva”. Così recita il comma 7 dell’articolo 35 della legge finanziaria del 2003, approvata il 27 dicembre del 2002 con il numero 289. Lo stesso comma stabilisce inoltre che “all’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali”. Fin qui la norma sulla natura dell’handicap e sull’autorità che lo certifica. Ma al momento di individuare modalità e criteri dell’accertamento lo stesso comma della legge 289/02 rinvia ad un decreto, da emanare entro i successivi 60 giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’Istruzione e della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto che tutta la materia potesse essere affidata ad un Regolamento e pertanto il 31 ottobre del 2003 ha avanzato richiesta di parere al Consiglio di Stato che si è pronunciato pochi giorni dopo, il 10 novembre del 2003, chiedendo al Ministro di corredare la richiesta di tutti gli atti necessari. Solo il 3 agosto 2005 il Consiglio di Stato, acquisendo una nuova relazione del Ministero dell’Istruzione corredata di tutti gli atti previsti, ha potuto procedere e il 29 dello stesso mese di agosto ha fornito il parere richiesto. L’iter si è concluso, dopo oltre due anni e mezzo e ora il Ministero dell’Istruzione e della Salute possono inoltrare la propria richiesta, adeguatamente corredata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emanazione del decreto che fissa “modalità e criteri di accertamento dell’handicap”. In cosa consiste il parere del Consiglio di Stato e quale interesse riveste. Il Consiglio afferma che l’accertamento dell’handicap deve rispondere a criteri uniformi sull’intero territorio nazionale. Non si possono rischiare disparità di trattamento fra una Regione e l’altra, in quanto si tratta di diritti fondamentali della persona. Per garantire tutto ciò è necessario che la procedura da adottare venga considerata “livello essenziale di prestazione” e quindi assicurata dal Ministero dell’istruzione omogeneamente su tutto il territorio nazionale. Inoltre le procedure adottate devono essere coerenti con la legge 104/92 che detta i principi fondamentali, garantiti dalla Costituzione, in particolare con gli articoli 3 sulla pari dignità e la rimozione degli ostacoli, 4 sul diritto al lavoro, 34 sull’obbligo di istruzione e 35 e 38 sulla formazione. “Solo l’identità della procedura garantisce che non vi siano livelli diversi di riconoscimento dell’handicap”. L’accertamento dell’handicap, inoltre, effettuato tramite organi collegiali dalle ASL, non può avere effetto solo ai fini dell’integrazione scolastica, ma deve valere anche per tutte le altre prestazioni. Le ore di assistenza necessarie per garantire l’autonomia del soggetto disabile sono materia di competenza esclusiva degli enti locali. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, non si può fissare un termine perentorio per il rilascio della certificazione, basta che l’ente preposto la rilasci in tempo utile rispetto all’avvio dell’anno scolastico. Il parere ha riguardato anche il tema degli organici degli insegnanti di sostegno. Il Consiglio esprime “forti dubbi di legittimità costituzionale” della norma che prevede l’autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni solo in presenza di certificazione attestante lo stato di particolare gravità. L’integrazione, infatti, non può essere casuale, determinata dal luogo in cui si nasce.

Calogero Virzì

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