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Commissioni esami di Stato: chi deve e chi può presentare domanda

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La C.M. n. 2 – prot. 2062 del 23 febbraio 2016, oltre alle tempistiche e alle modalità di nomina, contiene anche tutte le indicazioni per la presentazione delle istanze.

In particolare, c’è da distinguere tra chi è obbligato a presentare domanda e chi invece ne ha la facoltà, sia come presidente, sia come componente esterno.

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1):

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Sono, invece, obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1):

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:

  • che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  • che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
  • che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

  • che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

 

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C’è però anche il personale che può presentare domanda. In particolare ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1 oppure Modello ES-2):

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado –compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza e gli insegnanti di arte applicata – con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  6. i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
  7. i ricercatori universitari confermati;
  8. i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
  9. i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
  10. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnicopratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6/2007;
  11. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i docenti medesimi prestino loro assistenza durante gli esami;
  12. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  13. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  14. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).

Infine, ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno (Modello ES-1):

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni

  1. i docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia;
  2. i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale –compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza e gli insegnanti di arte applicata;
  3. i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F” o “M” di cui all’allegato 7 alla circolare) con almeno un anno di insegnamento nella relativa materia nell’ultimo triennio. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i medesimi docenti prestino loro assistenza durante l’esame;
  4. i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;
  5. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta di cui alla legge n. 124/1999;
  6. i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
  7. i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado (“assimilati” alla posizione giuridica “H” di cui all’allegato 7 alla circolare);
  8. i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

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