Personale

Commissioni Maturità 2024, designazione dei commissari interni entro il 5 aprile: i criteri da rispettare

A seguito dell’indicazione delle discipline affidate ai commissari esterni, dell’individuazione della disciplina oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con D.M. 10/2024 e dell’effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

La designazione per la Maturità 2024, secondo quanto previsto dalla nota 12423 del 26 marzo 2024, deve avvenire entro il 5 aprile 2024.

Dopo tale designazione, il dirigente scolastico procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra, entro il 12 aprile, all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.

Criteri per la scelta dei commissari interni

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:

1. quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidate a un commissario interno e viceversa;

2. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. È necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, inoltre, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato;

4. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;

5. nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati;

6. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

Commissari che fruiscono della legge 104/92

I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

Incompatibilità

È infine importante porre attenzione su possibili incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

È dunque necessario evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.

Docente titolare assente

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2024, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

Lara La Gatta

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