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Concorso ordinario scuola secondaria per laureati con 24 CFU: cosa c’è da sapere

Abbiamo riferito che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola, che contiene le indicazioni per la procedura ordinaria del concorso scuola secondaria di primo e secondo grado. Vediamo quali sono i punti principali. Poche le modifiche rispetto al precedente testo approvato “salvo intese” ad agosto: principalmente quella relativa alla partecipazione dei precari con 3 anni di servizio e i 24 CFU: con il concorso straordinario non si pone il problema relativo, così come la quota riservata di 10% sempre agli stessi precari.

Concorso ordinario secondaria: partecipano i laureati con 24 CFU

Al concorso scuola secondaria potranno partecipare tutti i candidati in possesso della laurea magistrale anche se privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.

Ne consegue che questo concorso laureati con 24 CFU sarà aperto anche a chi non possiede abilitazione. Per questi candidati sarà possibile accedere con 24 CFU.

24 Cfu per diventare docenti: la guida

Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno.

Concorso ordinario secondaria, gli ITP partecipano solo con il diploma

Ma al concorso ordinario per la secondaria, non potranno accedere solo i laureati: infatti, bisogna evidenziare che potranno accedere con il solo requisito del diploma “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.

Concorso scuola secondaria, basta il diploma per accedere ai posti di ITP

Tale norma, però, è valida fino all’anno scolastico 2024/2025. In seguito, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.

Concorso scuola secondaria: chi vince farà un anno di formazione e prova

Chi supererà il concorso ordinario secondaria accederà ad un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. In questo percorso annuale, il docente sarà chiamato a frequentare un periodo di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.

Questo aspetto lo sottolineiamo perché è stato abolito, il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.

Un volta superato l’anno di prova e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.

Concorso ordinario, vincitori ed idonei

Anche il concorso ordinario, come il concorso straordinario, sarà suddiviso, tramite il bando concorsuale, in vincitori e idonei. Mentre i vincitori saranno inseriti in ruolo fino ad esaurimento, gli idonei potranno entrare nelle graduatorie di istituto di II fascia. A tal proposito le graduatorie di Istituto saranno aggiornate e aperte nel giugno 2020 per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

 

IL DECRETO (in PDF) CLICCA QUI

Fabrizio De Angelis

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