Home Attualità Concorso straordinario docenti, ecco i titoli valutabili per il Consiglio di Stato

Concorso straordinario docenti, ecco i titoli valutabili per il Consiglio di Stato

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Recentemente il Consiglio di Stato con tre distinti pareri espressi su ricorso al Presidente della Repubblica, ha chiarito alcuni aspetti che avevano sollevato dubbi per la partecipazione ai concorsi straordinari per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola.

Con il parere 1062/2021 il giudice di Palazzo Spada ha chiarito che il servizio svolto senza il possesso del titolo di specializzazione su posti di sostegno non è assimilabile all’annualità di servizio specifico per partecipare al concorso su posto comune.

L’aver prestato servizio su un posto di sostegno, infatti, costituisce situazione diversa rispetto all’aver prestato servizio su un posto comune.

Il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali di cui uno di carattere specifico, e cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa, vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito “professionale” per conseguire l’abilitazione all’insegnamento attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.

Con il parere 1064/2021, invece, lo stesso Consiglio ha anche chiarito che l’attività svolta durante i tre anni del corso di dottorato di ricerca non vale come servizio per partecipare al concorso in parola.

È irragionevole, secondo il giudice di Palazzo Spada, considerare servizio utile l’attività prestata nei corsi di dottorato di ricerca se solo si considera che questa attività non configura in re ipsa l’instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato e non attribuisce agli interessati la qualifica di precari di istituzioni scolastiche statali. Tanto trova conferma nella specificità del requisito richiesto il quale, riferendosi alla classe di concorso relativa a insegnamenti prestati nella scuola secondaria, priva di ogni rilievo ai fini dell’ammissione alla procedura l’attività svolta nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca.

Infine, con il parere 1089/2021, lo stesso giudice ha chiarito che il servizio prestato presso i centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle regioni non costituisce servizio utile per poter partecipare al concorso in questione.

Questo perché la finalità della procedura straordinaria di immissione in ruolo nella scuola è fondamentalmente quella di stabilizzare i precari storici delle istituzioni scolastiche statali. Ne deriva la conseguente limitazione del servizio utile prestato solo a quello svolto presso scuole statali dovendosi escludere ogni valenza al precariato presso centri di formazione professionale accreditati dalle regioni.

Il concorso straordinario, ha chiarito il giudice, non è diretto alla eliminazione tout court del precariato ma alla sua progressiva riduzione, con la conseguenza che non è impedito al legislatore il ricorso a elementi quali la previsione di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di una determinata durata e un meccanismo selettivo, che consentano l’individuazione di un precariato esperto cui assicurare la stabilizzazione con precedenza rispetto ad altri soggetti che pur precari abbiano minor grado di idoneità al ruolo a concorso.