Il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D. Lgs. 151/2001 (ex astensione obbligatoria dal lavoro), a differenza del congedo parentale disciplinato negli artt. 32 e ss dello stesso decreto, non è frazionabile e quindi non può nemmeno essere interrotto.
Il chiarimento è contenuto in un orientamento applicativo dell’ARAN riguardante il personale del Comparto Scuola.
L’Aran ricorda che si tratta di un diritto indisponibile e la lavoratrice può, al massimo, avvalersi della facoltà di fruire del congedo nella forma flessibile prevista dall’art. 20 del citato decreto legislativo (salva l’applicazione del comma 2 dello stesso art. 20) ma non può in alcun modo rinunciarvi né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.
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Quindi, nè la lavoratrice, nè tantomeno il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza: nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro, infatti, non è possibile fruire di assenze ad altro titolo.
A tal proposito, l’Aran ricorda anche che l’art. 22, comma 6 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”.
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