Home Personale Congedo di maternità, non si può interrompere per fruire delle ferie

Congedo di maternità, non si può interrompere per fruire delle ferie

CONDIVIDI

Il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D. Lgs. 151/2001 (ex astensione obbligatoria dal lavoro), a differenza del congedo parentale disciplinato negli artt. 32 e ss dello stesso decreto, non è frazionabile e quindi non può nemmeno essere interrotto.

Il chiarimento è contenuto in un orientamento applicativo dell’ARAN riguardante il personale del Comparto Scuola.

L’Aran ricorda che si tratta di un diritto indisponibile e la lavoratrice può, al massimo, avvalersi della facoltà di fruire del congedo nella forma flessibile prevista dall’art. 20 del citato decreto legislativo (salva l’applicazione del comma 2 dello stesso art. 20) ma non può in alcun modo rinunciarvi né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.

 

{loadposition bonus}

 

Quindi, nè la lavoratrice, nè tantomeno il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza: nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro, infatti, non è possibile fruire di assenze ad altro titolo.

A tal proposito, l’Aran ricorda anche che l’art. 22, comma 6 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”. 

Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie dal mondo della scuola