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Consenso informato: né vincitori e né vinti

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Diceva Gianni Rodari “Il punto cruciale è quello dell’incontro di base tra genitori e insegnanti, forma concreta dell’incontro tra scuola e società. Se questo incontro fallisce, la struttura non vive”.

Da genitore e insegnante che ha a cuore  l’educazione, parto da questo assunto per proporre alcune letture concilianti del rapporto tra scuola e famiglia, riguardo la recente nota MIUR n.19534 del
20 Novembre 2018, con l’intento di contribuire  costruttivamente a dimostrare che le interpretazioni che presentano il Consenso Informato dei genitoriprevisto da questo provvedimento per  le attività non  fanno parte del curriculum obbligatorio delle discipline  – come un ostacolo all’espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, non solo possono far male al prezioso patto educativo scuola-famiglia, ma non trovano neppure fondamento nelle norme e nei principi che regolano a monte la scuola stessa.

Proprio come si fa a scuola, vorrei porre delle domande, per poi trovare insieme con spirito “critico” le risposte a possibili obiezioni che potrebbero venire mosse nei confronti delle nuove disposizioni che regolano la partecipazione dei genitori nella scuola.

– Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede i diritti della scuola?

Occorre anzitutto definire chi è la scuola, intesa come comunità educante di cui fanno parte anche i genitori alla pari dei docenti. In base al Contratto sindacale 2018 (art 24.2) “Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”.

Perciò rispondiamo: “Come possono i genitori ledere i diritti della scuola di cui sono parte indispensabile, esprimendo   il loro consenso consapevole e informato? Piuttosto sembra il contrario: che non possa esserci la scuola–comunità, se non vi è la collaborazione e il consenso di una parte essenziale: i genitori. A riprova, la Costituzione (art. 34) afferma che “la scuola è aperta a tutti” coloro che vogliono liberamente frequentarla; dice che “l’istruzione è obbligatoria” non la frequenza scolastica, tant’è che ogni famiglia può ricorrere all’”istruzione parentale”.

– Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede l’autonomia scolastica?

“L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere” (Legge 59/1997 art. 21.9).

Se l’autonomia è il risultato dell’incontro di due libertà (dei docenti e dei genitori) significa che i genitori debbano essere d’accordo per poter esercitare delle scelte libere e non costrette.

Questo non significa che occorra raggiungere sempre l’unanimità, né per i docenti né per i genitori o gli studenti, ma che in caso di dissensi nessuno abbia il “potere di veto” nei riguardi degli altri e che, dall’altra, non si proceda con la prevaricazione, ma si ricerchi le soluzioni che rispettino le minoranze, ed eventuali obiezioni di coscienza della singola famiglia.

Infatti “Il Piano triennale dell’offerta formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche,  anche di gruppi minoritari  (Legge 107/2015 comma 14.2).

– Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la libertà di insegnamento?
Come sancisce il DPR 275/1999 all’art 1.2, “l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”.

Quindi: se la libertà di insegnamento non è arbitrio ma finalizzata allo sviluppo della persona umana e alla domanda delle famiglie, come può essere lesa dal loro consenso, dalla loro domanda, dalla loro proposta?

– Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la professionalità dei docenti?

A questa possibile obiezione rispondiamo che ogni professionalità si confronta e acquisisce il consenso dei destinatari della propria prestazione. Nessun ingegnere, avvocato o artista pretende di imporre i propri servizi o i propri prodotti; anzi l’ampiezza del consenso è riprova di maggior professionalità, viceversa ogni imposizione burocratica o monopolio senza libertà di scelta danneggia la qualità delle prestazioni.

E il consenso dei genitori e degli allievi sono la riprova migliore della professionalità dei docenti.

 

– Il “Consenso informato preventivo dei genitori” vanifica le scelte degli organi collegiali?

Le decisioni degli organi collegiali vanno prese in rappresentanza dei docenti, dei genitori degli studenti. Quindi la prima verifica che si impone è in quale misura i rappresentanti nel deliberare si sono fatti carico delle domande e delle attese espresse dai propri elettori.

Inoltre le delibere degli organi collegiali non possono mai prevaricare né la libertà di insegnamento dei docenti, né la libertà di scelta delle famiglie né danneggiare il diritto all’apprendimento degli allievi. Non corrisponde al diritto affermare che il PTOF vada accettato nel suo insieme e da tutti docenti, genitori e studenti, tant’è che lo stesso sindacato nel Contratto sindacale 2018 ribadisce che: “La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, […] nel rispetto della libertà di insegnamento (CCNL 2018 art 24.3). Quanto vale per la libertà di insegnamento non può non valere per la libertà educativa dei genitori (Legge 59/1997 art 21.9).

Per questo, in ogni caso vale quanto previsto dalla Nota Ministeriale (19534.20-11-2018) secondo cui: “La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R.
n. 275 del 1999 è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza”.

Termino con un’altra bella citazione di un altro grande educatore, stavolta dei giorni nostri, Alessandro D’Avenia: “Era visibile il triangolo amoroso della scuola: la relazione tra docenti, studenti, genitori. L’unico triangolo amoroso nel quale se tutti si alleano per un bene comune sono felici, senza tradimenti, sotterfugi e corna”.

Come a dire che, coloro i quali la scuola la vivono, la comprendono e la amano, ci invitano sempre a  “metterne insieme” tutti gli attori, e a non contrapporre mai scuola e famiglia. Un invito prezioso.

Chiara Iannarelli