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Corsi specializzazione sostegno: verso la sospensione?

di Vito Cardella

A tal fine le Università possono stipulare convenzioni, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 104/1992, con enti e istituti specializzati, limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia.
A seguito di segnalazioni di presunte irregolarità, il Ministero della P.I. ha emanato la C.M. 5/8/1999, prot. n. 41082 nella quale è stato precisato che l’istituzione, l’organizzazione, l’amministrazione, la conduzione di tali corsi sono di competenza dell’Università, mentre la convenzione con enti può riguardare soltanto le attività di docenza nei corsi. Il Ministro precisava inoltre che “non saranno riconosciuti, da questo Ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata”.

Con la nota del 2/9/1999 prot. n. 4065/H/10, sono stati allertati taluni Provveditorati in particolare, perché verificassero, d’intesa con le Università, che fosse stata preliminarmente svolta un’indagine circa l’accertamento delle esigenze della provincia; verifica estesa, poi, a tutti i Provveditorati con la nota 6/9/1999, prot. n. 4073/H/10.

Con circolare 13/9/1999, n. 1585, è intervenuto sulla vicenda il Ministero dell’Università ribadendo quanto già rilevato dal Ministero della P.I.

A parte le presunte irregolarità, gli interessati lamentavano anche l’esosità delle somme richieste per la frequenza di tali corsi.
La questione è approdata in Parlamento, a seguito delle interrogazioni dei senatori Monteleone, Micele, Pagano, Masullo e Bergonzi, e delle sollecitazioni del vice-presidente della VII Commissione del Senato, senatore Biscardi. Dal dibattito tenutosi il 23/9/1999 in Commissione, è emerso un orientamento favorevole alla sospensione dei corsi in parola. E’ insorta, però, una questione di competenze; con lettera datata 23/9/1999, prot. n. 42409/BL, il ministro Berlinguer ha espresso al ministro per l’Università Zecchino, il parere – che condividiamo – che il decreto di sospensione debba essere emanato dal Ministero dell’Università, d’intesa con il Ministero della P.I.

Attendiamo gli eventi.

Redazione

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