Attualità

Covid a scuola, Garante privacy: va evitata ogni discriminazione nei confronti dei minori non vaccinati

Se il trattamento dei dati “sensibili” degli studenti è funzionale all’applicazione di un regime didattico differenziato, fondato sulla condizione vaccinale degli studenti, è sulla ragionevolezza di tale differenziazione che il legislatore deve interrogarsi. Va infatti evitato ogni tipo di discriminazione, sia pur indiretta, peraltro nei confronti dei soggetti, quali i minori, cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata. Da questa scelta di fondo dipende anche la legittimità del conseguente trattamento dei dati personali degli studenti.

Queste le parole pronunciate dal Garante per la Protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’audizione in Commissione Affari sociali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022.

Stanzione è intervenuto dunque sulla modalità di gestione di questi dati sensibili degli studenti, affinché siano trattati nella misura strettamente indispensabile alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione a scuola in presenza..

Secondo il Garante, andrebbe previsto che la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso sia effettuata:

  • per il solo periodo di sorveglianza previsto dalla legge (dieci giorni), nei confronti dei soli studenti i quali fruiscano della didattica in presenza e a questo esclusivo fine;
  • secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati, escludendo comunque l’acquisizione preventiva della relativa documentazione che deve avvenire solo al ricorrere dei presupposti normativi (due casi di positività) ed all’atto del controllo;
  • nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
  • da parte personale autorizzato e debitamente istruito allo scopo;
  • escludendo la conservazione della documentazione (ivi inclusa quella di esenzione da vaccinazione e quella relativa all’esito del test) e, naturalmente, ogni ipotesi di comunicazione indebita o diffusione dei relativi dati personali.

Con tali integrazioni, si potrebbe garantire in maniera più certa la minimizzazione del trattamento e del suo impatto sulla riservatezza individuale, circoscrivendo il flusso informativo entro i limiti strettamente indispensabili a garantire la didattica in presenza.

VAI ALL’AUDIZIONE

Lara La Gatta

Articoli recenti

Pedagogisti ed Educatori: il ddl va bene, ma bisogna riconoscere anche Assistenti e Tiflologi

Da pedagogista, saluto con grande favore la recente approvazione da parte del Senato della Repubblica…

27/04/2024

Vannacci e le classi separate, anche Fdi e Fi lo condannano: Boschi (IV) chiede l’intervento dei ministri Valditara e Locatelli

Hanno fatto rumore e scalpore le parole del generale Roberto Vannacci sulla necessità di creare…

27/04/2024

Generale Vannacci: “Ci vogliono classi con caratteristiche separate per aiutare gli alunni migliori e quelli in difficoltà”; ma la ricerca dice tutt’altro

Fanno rumore le parole del generale Vannacci, candidato della Lega alle prossime elezioni europee: “Credo…

27/04/2024

Vincolo triennale di mobilità, diversi i casi di docenti che hanno chiesto la deroga al vincolo ma non è stata convalidata dagli uffici scolastici

Sono numerosi i casi di docenti che pur essendo vincolati per un triennio avevano presentato…

27/04/2024

Aggiornamento terza fascia ATA: date e requisiti per partecipare

Il 26 aprile 2024 il CSPI, riunitosi in seduta plenaria, ha espresso parere favorevole alla…

27/04/2024