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Covid a scuola, Garante privacy: va evitata ogni discriminazione nei confronti dei minori non vaccinati

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Se il trattamento dei dati “sensibili” degli studenti è funzionale all’applicazione di un regime didattico differenziato, fondato sulla condizione vaccinale degli studenti, è sulla ragionevolezza di tale differenziazione che il legislatore deve interrogarsi. Va infatti evitato ogni tipo di discriminazione, sia pur indiretta, peraltro nei confronti dei soggetti, quali i minori, cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata. Da questa scelta di fondo dipende anche la legittimità del conseguente trattamento dei dati personali degli studenti.

Queste le parole pronunciate dal Garante per la Protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’audizione in Commissione Affari sociali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022.

Stanzione è intervenuto dunque sulla modalità di gestione di questi dati sensibili degli studenti, affinché siano trattati nella misura strettamente indispensabile alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione a scuola in presenza..

Secondo il Garante, andrebbe previsto che la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso sia effettuata:

  • per il solo periodo di sorveglianza previsto dalla legge (dieci giorni), nei confronti dei soli studenti i quali fruiscano della didattica in presenza e a questo esclusivo fine;
  • secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati, escludendo comunque l’acquisizione preventiva della relativa documentazione che deve avvenire solo al ricorrere dei presupposti normativi (due casi di positività) ed all’atto del controllo;
  • nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
  • da parte personale autorizzato e debitamente istruito allo scopo;
  • escludendo la conservazione della documentazione (ivi inclusa quella di esenzione da vaccinazione e quella relativa all’esito del test) e, naturalmente, ogni ipotesi di comunicazione indebita o diffusione dei relativi dati personali.

Con tali integrazioni, si potrebbe garantire in maniera più certa la minimizzazione del trattamento e del suo impatto sulla riservatezza individuale, circoscrivendo il flusso informativo entro i limiti strettamente indispensabili a garantire la didattica in presenza.

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