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Covid scuola e legge di bilancio: per i docenti fragili misure prorogate fino al 28 febbraio 2021

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Come abbiamo riferito in un articolo precedente che riassume tutte le misure della Legge di Bilancio sulla scuola (approvata alla Camera ma in attesa di approvazione al Senato), anche i docenti fragili sono oggetto di attenzione del provvedimento legislativo.

Per loro le disposizioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori fragili, attualmente in vigore fino al 31 dicembre prossimo, vengono prorogate al 28 febbraio 2021. Vengono stanziati 53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

Definizione di docente fragile

Ma chi sono i lavoratori che hanno diritto a essere sostituiti? Che significa docente fragile? Lo abbiamo ricordato di recente a proposito del vaccino:

La definizione di docente fragile è da intendersi legata alla condizione attuale rispetto alla presenza del Coronavirus e alle conseguenze che essa potrebbe avere su soggetti con patologie pregresse. La circolare n.13 del 4 settembre stabilisce: il concetto di fragilità è da individuarsi in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice che, a causa di patologie preesistenti, in caso di contagio, potrebbero causare conseguenze più gravi o infauste.

In altre parole, il solo requisito dell’età non è sufficiente ai fini del rientrare nella categoria del docente fragile. Fragile è chi presenta delle comorbilità, associate o meno al requisito anagrafico, tali che il contagio potrebbe essere fatale o comunque d’esito estremamente grave per il soggetto.

Inidoneità temporanea all’insegnamento

Ma il docente fragile deve necessariamente essere sostituito? Per la mansione per la quale viene ritenuto inidoneo sì, ma potrebbe continuare a prestare servizio nell’ambito di un’altra mansione, come ci spiega in un precedente articolo l’avvocato Dino Caudullo, specializzato in diritto scolastico: In seguito al giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica, il lavoratore avrà la possibilità di chiedere, in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea, di essere adibito ad altre mansioni compatibili con il proprio profilo professionale ed il proprio stato di salute. In caso contrario, qualora il lavoratore non dovesse richiedere di essere adibito ad altre mansioni, verrà collocato in malattia d’ufficio.