I nostri lettori ci chiedono se in assenza dell’assistente igienico-personale spetti o meno ai collaboratori scolastici provvedere all’igiene degli alunni con disabilità, con particolare riguardo al cambio del pannolino nei riguardi degli alunni ancora privi del controllo sfinterico.
La risposta è affermativa. Il CCNL 2007 nell’allegato A, nel delineare i compiti e le mansioni poste in capo al personale ATA suddivisi per aree e profili così statuisce, in merito al quesito posto, riguardo ai collaboratori scolastici (…) Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Orbene, l’art 47 del CCNL 2007 prevede quanto segue: COMPITI DEL PERSONALE ATA
Dalla lettura del combinato disposto delle mansioni descritte nell’allegato A al CCNL e del contenuto del comma 2 dell’art 47 del CCNL medesimo, scaturisce chiaramente che spetta ai collaboratori scolastici farsi carico dell’igiene degli alunni con disabilità quando risulti assente l’assistente igienico personale , i quali per l’onere in questione percepiranno un indennizzo a carico del FIS da intendersi come intensificazione della prestazione di lavoro ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett e del CCNL 2007.