Home Personale Deleghe L. 107/15, alcune proposte sostenibili per migliorare il Decreto sull’inclusione

Deleghe L. 107/15, alcune proposte sostenibili per migliorare il Decreto sull’inclusione

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Ho già “divorato” i 21 articoli del Decreto sull’inclusione scolastica recentemente approvato dal Governo Gentiloni.

In definitiva, il D.Lgs. 378 del 2017 (schema di Decreto sull’inclusione scolastica) è sufficientemente condivisibile, perché va nella direzione, da noi tanto auspicata, di:

1)  una formazione iniziale ed in servizio specifica sulle diverse disabilità da parte non solo dei docenti specializzati, ma anche di tutto il personale scolastico (docenti curricolari, personale ATA ed anche dirigenti scolastici). Da ora in poi, per i futuri docenti per il sostegno saranno necessari 120 cfu e non più solo 60 sulle tematiche della Pedagogia speciale e della Didattica inclusiva;

2) un’effettiva continuità didattica, con la creazione di 4 ruoli per il sostegno didattico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado), con l’obbligo di permanenza sul posto di sostegno per 10 anni e non più cinque, prima di transitare nei posti “comuni”;

3) una scansione chiara e con tempi ben definiti della procedura di certificazione della disabilità degli alunni;

4) una semplificazione documentale (un solo documento) per la quantificazione delle ore di sostegno didattico per gli alunni/studenti con disabilità;

5) il rafforzamento del carattere “pedagogico ed educativo del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e l’integrazione del Piano Annuale di Inclusione (PAI) con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF),

6) la definizione di prestazioni “essenziali” ed indicatori di qualità dell’inclusione scolastica degli allievi disabili.

Ecco, forse proprio su tali punti, previsti rispettivamente dall’art 3 del Decreto (prestazioni e competenze) e dall’art 4 (valutazione ed autovalutazione della qualità dell’inclusione, proporrei alle competenti Commissioni parlamentari alcune piccole modifiche migliorative al Testo.

 

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Cosa dice l’articolo 3

L’articolo 3 (Prestazioni e competenze) individua le prestazioni “essenziali” per l’inclusione scolastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.

In virtù dell’attuale assetto di riparto delle competenze come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d’inclusione scolastica, sono ripartite nel seguente modo:

allo Stato competono:

  1. l’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Io suggerirei di scrivere “l’assegnazione sin dall’inizio dell’anno scolastico…”.
  2. l’assegnazione, per il tramite dell’ Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
  3. la costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
  4. la definizione dell’organico del personale ATA, tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici come previsto dalle disposizioni vigenti.
  5. assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all’inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.

Integrerei altre due prestazioni essenziali in capo allo Stato in materia di inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità visiva e cioè:

6) L’istituzione da parte del MIUR della figura dell’”esperto in scienze tiflologiche” o, quantomeno, di una figura che possieda competenze di base in tiflopedagogia e tiflodidattica, al fine di assicurare il diritto all’educazione ed all’istruzione degli alunni/studenti con disabilità visiva.

7) L’istituzione da parte del MIUR di uno “Sportello di Consulenza” per le principali tipologie di disabilità presso i CTS esistenti su tutto il territorio nazionale, per fornire informazioni ed assistenza di base agli alunni/studenti disabili ed alle loro famiglie, da realizzare attraverso apposite convenzioni con le Associazioni più rappresentative di persone con disabilità.

Alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Alla previsione di specifici percorsi formativi, io integrerei l’attributo “universitari”.

Agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56, competono:

a) l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 e dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), ed all’art 24 della legge n. 104 del 1992.

Aggiungerei un’altra prestazione essenziale in capo agli Enti locali in materia di inclusione scolastica, vale a dire:

d) La creazione da parte degli Enti Locali, nell’ambito della programmazione regionale ed in convenzione con l’UICI ed i suoi Enti collegati, di un Centro di Consulenza Tiflodidattica  (ove possibile per ogni provincia o città metropolitana, o comunque di almeno uno per Regione) in modo da favorire la costituzione di una rete tra tutti gli Enti e le strutture deputati al processo di inclusione scolastica degli studenti minorati della vista del territorio.

In ultimo, l’articolo 3 definisce una prestazione comune a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti alla garanzia dell’inclusione scolastica nell’ambito della strumentazione didattica, ovvero statuisce la garanzia in capo allo Stato (Istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti locali (erogazione dei sussidi didattici) dell’accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell’ambito della didattica, oggi indispensabili per l’apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali, ad esempio, quelle sensoriali. Io aggiungerei all’accessibilità ed alla fruibilità anche la qualità e l’efficienza delle strumentazioni tecnologiche e digitali nell’ambito della didattica, ed a tali strumentazioni integrerei ovviamente pure i testi scolastici in formato “accessibile”, resi disponibili sin dall’inizio dell’anno scolastico.

Cosa dice l’articolo 4

L’articolo 4 (Valutazione ed autovalutazione della qualità dell’inclusione scolastica) qualifica l’inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

L’articolo, al comma 2, introduce i criteri relativi al processo di valutazione e di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica.

Obiettivo della norma è, quindi, quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla. I criteri identificati (od Indicatori di qualità) sono i seguenti:

a) qualità del Piano per l’inclusione scolastica (PAI);

b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti al fine di garantire loro il successo formativo;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi. Aggiungerei all’accessibilità anche il livello di qualità e l’efficienza ed ovviamente pure l’eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

Integrerei pure i sottostanti “Indicatori di qualità”:

g) La periodica manutenzione tecnica dei sussidi didattici e delle tecnologie assistive delle scuole di ogni ordine e grado, per assicurarne le condizioni di funzionalità, l’aggiornamento costante e l’efficienza dello stato strutturale.

h) L’obbligo del rilascio da parte del venditore alle scuole, agli Enti locali, alle Asl ed ai privati di una “garanzia”, contenente le seguenti informazioni relative agli strumenti tecnologici, tiflotecnici ed ai sussidi didattici a supporto degli alunni/studenti con disabilità: costruttore, costo, anno di produzione, eventuale venditore ed ovviamente, anche il libretto delle istruzioni trascritto in formato accessibile. Tale “documento d’identità” delle attrezzature “assistive” e dei sussidi didattici costituisce il loro certificato di qualità.

i) L’effettuazione di azioni finalizzate all’educazione, formazione ed istruzione dei disabili visivi, che tengano conto della condizione di cecità o di ipovisione, volte al successo formativo ed al processo inclusivo degli studenti minorati della vista sarà specifico e di tipo tiflopedagogico nel metodo e nell’applicazione, ed avrà come certificatore dei risultati l’equipe “tiflopsicopedagogica”.

J) La definizione da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di un Piano Annuale d’Inclusività (PAI) che sia parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

k) L’uniformità, su tutto il territorio nazionale, della definizione dei profili professionali del personale destinato all’accompagnamento, alla comunicazione, ed all’assistenza specialistica degli alunni con disabilità (l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione e l’esperto in scienze tiflologiche), attraverso l’individuazione di specifici percorsi formativi universitari, propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

l) Realizzazione del progetto di inclusione/globale di vita da parte delle Istituzioni scolastiche e tipologia di figure di riferimento e/o supporto dell’alunno/studente con disabilità, deputate alla sua redazione e presa in carico.

m) Stesura di un Programma di Orientamento scolastico e professionale dell’alunno/studente con disabilità e tipologia di figure professionali incaricate alla sua elaborazione.

n) Rapporti delle Istituzioni scolastiche con le famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità.

o) Rapporti interistituzionali delle Istituzioni scolastiche con gli Enti Locali, con le ASL, con le altre scuole e con le Associazioni più rappresentative di e per disabili.

p) Rapporti delle Istituzioni scolastiche con i Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Conclusioni

Naturalmente, si tratta di un pacchetto di richieste “migliorative” del Decreto sull’inclusione scolastica, che dovrà essere condiviso dalle principali Associazioni di e per disabili e dalle loro famiglie ed essere compatibile alle modifiche che potranno essere “realisticamente” apportate durante la discussione in seno alle competenti Commissioni parlamentari delle prossime settimane, visto che esse dovranno esprimere soltanto un parere.

Pertanto, lancio un appello di “unità” ed una “chiamata alle armi” ai principali esperti di sostegno didattico della FAND e della FISH affinché, tutti insieme, si lavori in stretta sinergia e collabori fattivamente in questi 60 giorni che ci separano dalla pubblicazione finale del testo, al fine di garantire un’inclusione pienamente di qualità agli alunni/studenti disabili del nostro Paese.

La posta in palio è troppo alta per non rischiare.

 

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