Una questione che è emersa nelle scuole sin dai primi momenti dell’attivazione della didattica a distanza è il trattamento dei dati degli studenti.
Le prime indicazioni operative arrivano dal Ministero dell’Istruzione con una nota a firma di Marco Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
Innanzitutto, la nota 388 del 17 marzo 2020 ribadisce che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del loro compito istituzionale, in quanto questo è già stato rilasciato dalle famiglie al momento dell’iscrizione. Quindi, nulla cambia anche se le lezioni non sono svolte in classe, ma con modalità on-line.
Quello che invece le scuole devono fare, se non l’hanno già fatto, è informare gli interessati
del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
La nota ricorda che le scuole sono tenute a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine.
I dati raccolti devono essere inoltre adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati.
Inoltre, i dati devono essere trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Le scuole devono anche individuare il responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità didattica a distanza.
Infine, le istituzioni scolastiche devono sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679.
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