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Diplomi ed equipollenze: due utili vademecum dall’UST di Bologna

L’Ufficio scolastico di Bologna ha pubblicato due utili vademecum riguardanti il rilascio dei diplomi e le equipollenze dei titoli esteri.

Diplomi e attestati

In particolare, il documento “Rilascio diplomi e attestati” spiega che i diplomi di licenza possono essere ritirati dall’interessato o, se questi è minore, dal genitore o da un delegato presso l’Istituto in cui si è sostenuto l’esame conclusivo. I diplomi sono firmati dal presidente di Commissione o su sua delega dal Dirigente scolastico. I diplomi rimangono in archivio nelle scuole di pertinenza.

In caso di smarrimento del diploma di scuola Secondaria di I grado può essere rilasciato un Certificato Sostitutivo. L’utente deve rivolgersi al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica
presso cui è stato conseguito il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Invece, il diploma di di scuola Secondaria di II grado può essere ritirato dall’interessato o, se questi è minore, dal genitore o da un delegato, in prima istanza presso l’Istituzione scolastica in cui si è sostenuto l’esame conclusivo, in seconda istanza presso l’Ambito Territoriale. Sono rilasciati dal Presidente della Commissione esaminatrice e possono essere firmati dal Dirigente Scolastico su delega del Presidente di Commissione.

E’ necessario allegare alla domanda:

  1. la ricevuta di pagamento della Tassa di diploma effettuata sul Conto Corrente Postale 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
  2. Certificato provvisorio se il diploma è stato conseguito prima del 1994.

In caso di smarrimento del diploma di scuola Secondaria di II grado può essere rilasciato un Certificato Sostitutivo ma non il duplicato del diploma. L’interessato non riceve una nuova pergamena ma un’attestazione su normale foglio A4.

Equipollenze

Il documento “Equipollenze” illustra invece come richiedere il riconoscimento di titoli di studio stranieri, chi può presentare domanda e a chi rivolgerla.

Invece l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo e
richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).

Infine, il occorre il nulla osta per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia.

 

Lara La Gatta

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