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Docenti di potenziamento: utilizzarli come tappabuchi è un errore

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Se il docente del potenziato svolge attività progettuale inserita nel Ptof, utilizzarlo per le supplenze inferiori ai 10 giorni non dovrebbe dipendere soltanto dal Ds.

In molte scuole i docenti destinati a posti di potenziamento, per l’intero orario settimanale di servizio o anche per qualche ora settimanale di servizio, hanno avuto assegnato un progetto approvato dal Collegio in attuazione del piano dell’offerta formativa. In buona sostanza il loro orario di servizio è stato regolato in base ai progetti curricolari o in alcuni casi anche extracurricolari, approvati dal Collegio dei docenti. Per cui ogni docente, sia che abbia assegnate le classi o che si trovi tutto o parzialmente assegnato sul potenziamento, deve avere un preciso orario di servizio da svolgere e dei precisi compiti da attuare.

Tuttavia alcuni dirigenti scolastici, ai sensi del comma 85 della legge 107/2015, in caso di assenza inferiore ai 10 giorni di un docente titolare, fanno interrompere le attività progettuali al docente di potenziamento, cambiandogli anche l’orario settimanale di servizio e impiegandolo come tappabuchi.

Leggendo bene il comma 85 dell’art.1 della legge 107/2015, si comprende che il Ds deve tenere conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, prima di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Nel su citato comma 7 sono riportati i diversi obiettivi formativi, come per esempio tra i tanti c’è anche il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, che, in relazione all’offerta  formativa, le scuole intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché in riferimento a iniziative  di  potenziamento  dell’offerta formativa e delle attività progettuali votate sempre dal Collegio dei docenti.

In buona sostanza la legge 107/2015 prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste dal Collegio docenti nel Ptof e deliberate in Consiglio d’Istituto.

Per quanto suddetto, un Ds che deve sostituire un docente assente per un periodo inferiore a 10 giorni, non è chiamato a interrompere le attività del docente di potenziamento (in particolar modo se queste sono necessarie) per utilizzarlo nella supplenza, ma può, in tal caso, scorrere le graduatorie d’Istituto per chiamare il supplente.