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Docenti neo-assunti, quando è possibile il differimento della presa di servizio

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L’operatività del differimento della presa di servizio per i docenti neo-immessi in ruolo va limitata ai casi tassativamente individuati dal legislatore (artt. 436 e 560, d.lgs. 297/1994).

Lo ha chiarito l’USR Sicilia con la nota 20548 del 26 agosto 2020, riguardante la presa di servizio docenti neo immessi in ruolo 1° settembre 2020.

La nota precisa che quando si sottoscrive il contratto con l’Istituzione scolastica si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro, attestando questa situazione con una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. Quindi, non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa, così come non potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Il differimento può avvenire dunque solo presenza di un giustificato motivo (ad es. di natura medica), che impedisce la decadenza dalla nomina in ruolo con conseguente traslazione degli effetti economici derivanti dalla compiuta costituzione del rapporto di lavoro.

La valutazione di un idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del dirigente scolastico.