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Docenti soprannumerari, non esiste precedenza in I fase di mobilità

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Una docente che viene individuata come perdente posto nella sua scuola di titolarità, può presentare, dopo i termini di scadenza della domanda di mobilità ed entro i 5 giorni giorni successivi alla notifica di soprannumerarietà, la domanda di mobilità condizionata al rientro con precedenza nella scuola in cui è stato individuato perdente posto. Tale docente si muoverà senza alcuna precedenza nella I fase di mobilità.

Perdenti posto, non hanno precedenza in I fase di mobilità

Nella I fase di mobilità, ovvero nella fase dei movimenti all’interno del comune di titolarità, il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda senza alcun diritto recpdenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

Quanto suddetto è espresso nella nota 3 della tabella di effettuazione dei movimenti in I fase nell’allegato 1 del CCNI mobilità 2019-2022.

Specifichiamo che chi è già stato soprannumerario negli anni precedenti (docenti trasferiti nell’ultimo ottenio come perdenti posto) e aveva richiesto una mobilità condizionata o era stato trasferito d’ufficio, ha diritto, in I fase della mobilità, alla precedenza per i trasferimenti a domanda di rientro nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità ovvero i beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del presente contratto; nonché hanno precedenza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dall’ art. 18 comma 1, lettera A (2) del CCNI mobilità 2019/2022, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C.

Precedenza perdenti posto, esiste in II fase della mobilità

Bisogna sottolineare che i docenti perdenti posto non hanno precedenza nel movimento della I fase di mobilità, ma invece hanno l’assoluta precedenza nella II fase della mobilità i trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto
domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda.