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Docenti titolari di scuole dimensionate, ecco che fine fanno

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Una docente di scuola secondaria di I grado ci pone un quesito: “in seguito al prossimo dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2021/2022, la mia scuola di titolarità, che oggi è una scuola secondaria di I grado X del comune A, verrà accorpata in parte all’Istituto Comprensivo Y del comune A e in parte all’Istituto Comprensivo Z sempre del comune A. Che fine faranno i docenti attualmente titolari della scuola X ?”.

Normativa mobilità docenti a causa dimensionamento

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera C) del CCNI mobilità 2019/2022 si specifica quali sono le norme per il tipo di dimensionamento delle scuole secondarie di I grado, esposto nella domanda della docente.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.

I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa.

I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI mobilità 2019/2022.

Il diritto di opzione del docente

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune, il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza, secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola.

Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto. I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI mobilità 2019/2022.

A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.