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Doppia laurea: il MUR pubblica le risposte alle domande più frequenti. Indicazioni su TFA sostegno e permessi studio

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Iscriversi contemporaneamente per la cosiddetta “doppia laurea” è possibile a partire dall’anno accademico 2022-2023.

La “doppia laurea” è prevista dalla legge del 12 aprile 2022, n. 33 e dai successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022.

In particolare, il DM 930 ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

Il DM 933, invece, ha previsto le modalità per potersi iscrivere contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

In proposito, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti, le FAQ, sulle disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore.

Tra le FAQ pubblicate, segnaliamo in particolare le seguenti:

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

Per i benefici derivanti dal diritto allo studio lo studente deve scegliere il primo corso di laurea al quale è iscritto o può optare per il secondo corso di laurea al quale intende iscriversi?

Lo studente iscritto ad un corso di studio, che usufruisce dei benefici per il diritto allo studio, non può scegliere il successivo corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire dei medesimi benefici (art. 7, comma 1, secondo periodo del DM 930/2022). Qualora uno studente iscritto ad un corso di studio non abbia usufruito dei benefici per il diritto allo studio, può chiedere i medesimi benefici (mai richiesti) per il secondo corso di studio.

Nel caso di prima iscrizione in un’università estera e di seconda iscrizione in un’università italiana, è possibile accedere ai benefici in materia di diritto allo studio in Italia?

Sì, purché l’interessato mantenga le condizioni che consentono il conseguimento dei benefici per il diritto allo studio nel corso svolto in Italia.