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Emergenza coronavirus e sospensione dei termini giudiziari: alcune info utili

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Le scadenze vengono prorogate e le restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche imposte dall’emergenza sanitaria interessano lo svolgimento dell’attività di tali Commissioni  

L’articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, integrato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, commentato dalla circolare 16 aprile 2020, n. 10/E e convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2020, n. 27 dispone lo spostamento di alcuni termini del processo tributario dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 ed il modo di svolgere l’attività di tale processo in maniera da evitare assembramenti nei locali delle Commissioni tributarie.

Spostamento dei termini – I termini il cui inizio è avvenuto prima suddetto periodo di sospensione ma proseguono durante tale periodo sono differiti di 63 giorni. Tali termini sono i seguenti:

  • Il termine per proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (norma che disciplina il contenzioso tributario. Di seguito d.lgs.), di proporre appello dinanzi alla Commissione regionale tributaria, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs., o di proporre ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 62 dello stesso D.Lgs. – 60 giorni – deve essere aumentato dei suddetti 63 giorni, se tale termine inizia a decorrere prima del 9 marzo 2020, in caso contrario, esso comincia a decorrere dal 12 maggio 2020. Si fanno seguire due esempi:1°) un atto pervenuto al contribuente il 14 febbraio 2020 deve essere contestato entro il 17 giugno 2020 – mediante la notifica del ricorso all’Ufficio che ha emesso tale atto – (anziché entro il 14 aprile 2020); 2°) un atto pervenuto al 19 marzo 2020 deve essere impugnato entro il 10 luglio 2020 (anziché il 18 maggio 2020);
  • Il termine entro il quale si deve concludere il procedimento di reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs., riguardante le controversie di valore non superiori a 000 euro, pari a 90 giorni, per il quale temine vige lo stesso procedimento di calcolo rappresentato sopra, tuttavia, allo scopo di illustrare compiutamente anche il computo di questo termine si fa seguire il seguente esempio, un procedimento iniziato 21 gennaio 2020 si concluderà il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020);
  • Il termine di 30 giorni entro cui costituirsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale a) dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, b) dallo spirare del termine entro cui concludere la procedura di reclamo/mediazione, nel caso in cui il tentativo di tale procedura è fallito o il risultato ottenuto non soddisfa una o tutte le parti in lite. Seguono due esempi 1) notifica del ricorso o conclusione del reclamo/mediazione con esito negativo il 24 febbraio 2020, costituzione in giudizio il 4 giugno 2020 (anziché il 24 marzo 2020); 2) ) notifica del ricorso o conclusione del reclamo/mediazione con esito negativo il 15 marzo 2020, costituzione in giudizio il 10 giugno 2020 (anziché il 13 aprile 2020);
  • Il termine di 20 giorni entro il quale versare la somma o la prima rata (nel caso di pagamento rateale) risultata dal reclamo/mediazione. Seguono due esempi 1) conclusione del procedimento il 24 febbraio 2020 il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato entro il 25 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020); 2) conclusione del procedimento il 24 febbraio 2020 il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020.

Non sono, invece, soggetti alla sospensione dei termini in argomento: a) i pagamenti delle rate successive alla prima relative alla conclusione del reclamo/mediazione; b) i pagamenti relativi alla conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs) ed alla conciliazione in udienza (art. 48-bis D.Lgs.), i quali – a differenza del declamo/mediazione – non si perfezionano con il pagamento, ma con la redazione del processo verbale (la conciliazione in udienza) e con la sottoscrizione dell’accordo (conciliazione giudiziale); c)  gli atti cautelari; d) le rate della rottamazione delle liti fiscali pendenti.

Disposizioni antiassembramento – La normativa in commento prevede delle limitazioni di accesso ai locali delle Commissioni tributarie. Le principali sono sancite dal lettere a), f) ed h) del comma 7 del suddetto articolo 83. Tali lettere così recitano: << a)  la  limitazione  dell’accesso del  pubblico  agli  uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle  persone  che  debbono svolgervi attività urgenti;  f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle parti mediante collegamenti da  remoto  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del Ministero  della  giustizia.  Lo   svolgimento dell’udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalità idonee  a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva  partecipazione  delle parti. Prima dell’udienza il giudice  fa  comunicare  ai  procuratori delle  parti  e  al  pubblico  ministero, se  è  prevista  la  sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle  modalità  con  cui  si  accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza del provvedimento del giudice.>>

Salvatore Freni