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Equiparazione tra Afam ed Università, conferme dal CdS

La legge di “stabilità” per il 2013 (legge n. 228/2012) in alcuni commi (dal 102 al 107 dell’art. 1) riguarda il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, stabilendo: l’equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L 3 (lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda); l’equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (lauree quinquennali nella classe LM 45 – Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia nazionale di danza; classe LM 12 – Design per l’Isia; classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l’Accademia nazionale di arte drammatica; classe LM 89 – Storia dell’arte, classe LM 12 – Design, classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di belle arti); l’equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamentoconseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge (purché congiunti con il diploma di scuola secondaria di II grado) ai diplomi accademici di II livello (e dunque alle lauree magistrali); la messa regime di tutte le sperimentazioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore della leggee l’equipollenza dei titoli sperimentali di I e II livello già conseguiti; i diplomi accademici di II livello (pertanto, anche quelli di vecchio ordinamento) costituiranno titolo di accesso per i corsi universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca.
Recentemente, due sentenze del Consiglio di Stato, come ci segnala con un comunicato il Cnafam (http://cnafam.weebly.com/ ), confermano l’equiparazione tra il sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e quello universitario.
La sentenza del CdS n. 58 del 9 gennaio 2013 ribadisce l’obbligatorietà del possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ai fini dell’accesso ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per il conseguimento dell’abilitazione, “confermando con ciò pienamente la natura di titolo di rango universitario del diploma accademico di II livello”, evidenzia il Coordinamento nazionale formazione artistica, musicale e coreutica.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 389 del 23 gennaio scorso ribadisce come l’evoluzione normativa del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica abbia sancito l’equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai diplomi e ai titoli di studio rilasciati dalle istituzioni Afam. In particolare la sentenza ha riguardato la mancata valutazione di un master di I livello rilasciato da un’Accademia di belle arti in una graduatoria per l’insegnamento. Il Consiglio di Stato osserva che già la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) – poi modificata dalla legge n. 268 del 22/11/2002 di conversione del D.L. 212/2002 – ha equiparato le istituzioni Afam alle Università. E fra i titoli che la legge e i successivi regolamenti consentono alle istituzioni dell’Alta formazione di rilasciare vi sono anche i master.
Il quadro normativo esistente, dunque, evidenzia  la sostanziale equiparazione delle istituzioni Afam alle università – sottolinea il referente nazionale del Cnafam, Domenico Piccichè – e la altrettanto completa equiparazione dei titoli di studio universitari ai titoli di studio rilasciati dalle istituzioni Afam, tra i quali sono compresi anche i master”.
Andrea Toscano

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