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Esami di Stato nelle classi sperimentali

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Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome" di solo ordinamento (o non assistite) e sperimentazioni “coordinate", le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora discipline presenti nel piano di studi ordinario siano interessate a progetti sperimentali, le relative prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell’attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l’ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
– abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
– chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;
– chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell’ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. “Brocca", sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.

Per saperne di più visiona il decreto ministeriale n. 449 del 10 novembre 1998 cliccando sul link