Home Archivio storico 1998-2013 Generico Faq dal n. 46 al n. 60

Faq dal n. 46 al n. 60

CONDIVIDI
In data 12/12/2005
 
46) Visto che la circolare n. 84 che dà le Linee guida per la definizione e l’impiego del Portfolio è stata emanata in data 10 novembre 2005, quindi ad anno scolastico già abbondantemente inoltrato, moltissime scuole hanno già provveduto ad acquistare, presso le varie case editrici, modelli di Portfolio già predisposti e stampati. Si chiede se è possibile, solo per quest’anno scolastico, integrare i modelli già in possesso delle scuole con altri fascicoletti separati che, pur non costituendo un unico fascicolo con il Portfolio di cui la scuola è in possesso, potranno essere considerati parte integrante di esso.
Certamente sì. E’ questo, infatti, il senso della deroga contenuta nella premessa della circolare n. 84/2005, che, tuttavia, chiede che gli adattamenti avvengano nel rispetto dei princìpi e delle finalità che caratterizzano l’impiego del Portfolio. Poiché quest’anno il Portfolio include anche il documento di valutazione che in passato veniva predisposto a parte, vi sono le condizioni e il tempo per provvedere invece alla predisposizione di questo documento nei termini indicati dalla circolare e dalla modulistica, cioè in modo sostanzialmente conforme al modello indicato.
 
47) Alcune colleghe della mia scuola sostengono che il Portfolio per la scuola dell’infanzia non sia obbligatorio. E’ vero?
Il Portfolio delle competenze è obbligatorio sia per la scuola dell’infanzia sia per le scuole del 1° ciclo di istruzione, con la sola esclusione, per questo anno scolastico, delle classi del terzo anno della scuola secondaria di I grado. Per la scuola dell’infanzia, a differenza di quanto previsto per le scuole del 1° ciclo di istruzione, non è previsto l’obbligo di adottare modelli predefiniti, in quanto questo settore non è interessato a documenti formali di valutazione, certificazione di competenze, attestati, ecc. La scuola dell’infanzia, tuttavia, ha l’obbligo di definire, pur con strutturazione definita autonomamente, i documenti di cui alla sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, come ricordato nella Faq n. 34.
 
48) Sono un’insegnante della scuola dell’infanzia vorrei sapere se siamo tenute a compilare il Portfolio anche se io so di sì, ma vorrei rispondere alle mie colleghe, che dicono che non siamo obbligate, e so che c’è una sentenza del Tar. Grazie.
L’obbligo di compilazione del Portfolio delle competenze c’era già dallo scorso anno. Anche per la scuola dell’infanzia, come ricordato nella Faq n. 47. Non conosciamo sentenze del Tar che possano affermare l’assenza di un obbligo previsto da disposizioni normative. Si faccia dire dalle colleghe quali sono gli estremi della sentenza.
 
49) Sono un’insegnante di scuola primaria che ha attuato la sperimentazione di tutti gli oggetti della riforma (compreso il Portfolio) già col D.M. n. 100/2002 e che, pertanto, ha già adottato un modello di Portfolio attualmente in fase di revisione alla luce della C.M. n. 84/2005.
Due le domande.
 
a) Nella revisione del Portfolio è necessario rispettare la sequenza logica presentata nel modello ministeriale, oppure è possibile prevedere una differente sequenza che, a nostro giudizio, potrebbe avere una maggiore funzionalità dello strumento?
b) Perché al termine della scuola primaria sono previsti due strumenti valutativi: il Dva e la certificazione delle competenze. Non sarebbe più utile prevedere solo la seconda che rappresenta una valutazione di competenze nate dall’incontro tra conoscenze e abilità (cui gli Osa si riferiscono) apprese anche l’ultimo anno del II biennio?
 
La sequenza indicata nella modulistica allegata alla circolare n. 84 ha considerato criteri logici e procedurali del tutto soggettivi. Certamente la scuola può adottare altro tipo di sequenza. L’osservazione circa l’inutilità dei documenti di valutazione nell’ultimo anno di scuola primaria stante la certificazione delle competenze ha un suo parziale fondamento, ma occorre considerare che mentre la certificazione delle competenze è unica e conclusiva, il documento di valutazione, anche per l’ultimo anno di corso, ha un’articolazione periodica (trimestre/quadrimestre) e soltanto nella valutazione finale può identificarsi parzialmente con la certificazione.
 
50) Ma è compatibile la risposta, un po’ stizzita, n. 43, con quella “eccessivamente disponibile”, e secondo me non del tutto adeguata, n. 19, sempre sul tema “momenti di compilazione dei documenti di valutazione e del Portfolio”?
A volte può capitare che le parole tradiscano il pensiero e l’intenzione di chi scrive. Ci siamo riletti la Faq 43 (e anche la 19 chiarita ulteriormente dalla 36), ma oltre a non trovare incompatibilità tra le due – che sono sicuramente tra di loro complementari – non ci sembra proprio che dalla 43 traspaia stizza. Se, comunque, è questa l’impressione suscitata, possiamo assicurare che non corrispondeva alla nostra intenzione.
 
51) Parlando sulla compilazione del Portfolio la circolare n. 84 definisce necessario “disporre di tempi lunghi per poter procedere ad una certificazione affidabile”, in considerazione di quanto esposto può un collegio docenti deliberare di utilizzare l’anno in corso per cominciare la rilevazione e passare alla compilazione vera e propria nel 2006/2007? Può il dirigente scolastico obbligare i docenti alla compilazione del Portfolio nonostante la delibera del collegio?
Sono due le questioni sollevate dal quesito: la modalità di attuazione del Portfolio e l’ambito del potere del collegio dei docenti. Consideriamo preliminarmente questo secondo problema identificato dalla domanda finale circa l’intervento del dirigente scolastico contro la delibera del collegio. Il collegio docenti ha potere decisionale limitatamente alle competenze assegnate dalla legge e non può certamente decidere sull’applicazione di disposizioni legislative, in nome dell’autonomia. Un collegio che non condivida eventualmente il merito di una disposizione normativa non può ritenersi in diritto di non darvi applicazione. Si tratta di una questione elementare che va ben oltre i problemi di attuazione della riforma di cui alla legge n. 53/2003 e vale in ogni tempo e per ogni riforma. Al collegio dei docenti non spetta il potere di decidere se dare attuazione, ma come dare attuazione alla norma. E il come è indicato dal Regolamento per l’autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999) agli articoli 4 (autonomia didattica) e 5 (autonomia organizzativa). Una delibera come quella indicata nel quesito è nulla per vizio assoluto di competenza, e il dirigente scolastico ha l’obbligo di ignorarla. Per quanto riguarda la prima domanda, che è relativa alla certificazione delle competenze (non al Portfolio nel suo insieme), si rinvia alla Faq n. 32 e si conferma che, pur obbligata per le classi quinte della scuola primaria già dal corrente anno scolastico, la determinazione della certificazione può avvenire in termini aperti e flessibili, in modo da consentire di pervenire, dal prossimo anno 2006/2007, ad una condizione “sperimentata” e verificata.
 
52) Sono la dirigente di una scuola paritaria, vorrei fare 2 quesiti:
 
– lo scorso anno sia nella scuola primaria che secondaria di 1° grado abbiamo messo sulla scheda valutativa prima di ogni disciplina: “Nel Portfolio si trova l’elenco degli obiettivi formativi” ed avevamo allegato un foglio. Possiamo fare ancora così o bisogna scriverli nell’apposito spazio? Nelle caselle delle singole discipline sopra il giudizio sintetico?
– dove ci sono gli insegnamenti obbligatori opzionali (religione cattolica o attività alternative) poiché noi facciamo a tutti religione cattolica, essendo la scuola tale (li lasciamo liberi sull’aspetto pratico: cerimonie… ma l’aspetto culturale è quello cattolico), possiamo mettere solo religione cattolica e tralasciare la casella delle attività alternative?
Lo spazio riservato alla valutazione degli apprendimenti per ogni disciplina va riempito secondo le scelte programmate dalla scuola e, comunque, riferite, agli Osa (cfr. Faq n. 37). Il documento di valutazione è bene che abbia una sua unità compiuta e che vi sia, pertanto, una correlazione visibile e immediata tra il contenuto da valutare (apprendimenti, obiettivi formativi) e il livello/misura della valutazione (ottimo, distinto, ecc.). Tuttavia, la struttura unitaria del Portfolio, se predisposta in modo efficiente e razionale, può assicurare comunque tale correlazione, purché i genitori destinatari abbiano immediata e chiara visibilità della correlazione contenuto da valutare e misura della valutazione. Anche se la totalità degli alunni ha scelto di avvalersi della religione cattolica, è necessario che venga data visibilità all’opzione tra Irc e attività alternativa.
 
53) Reputo che ogni domanda a Voi rivolta sia degna, utile, “positiva”, … almeno così ragiono io nella mia ottica di “vecchio” docente e di “piccolo” esperto di comunicazione. Alla risposta 36 c’è un’indicazione valoriale a docenti e al dirigente scolastico interroganti (la domanda posta dimostra attenzione, serietà, senso di responsabilità, …) che mette in cattiva luce gli altri che richiedono risposte. Saluti e buon lavoro.
L’osservazione è molto giusta. L’apprezzamento espresso nella risposta rischia di sottintendere un non apprezzamento per tutte le altre Faq in cui non abbiamo manifestato questa considerazione. L’apprezzamento e il ringraziamento in effetti lo dobbiamo a tutti coloro che hanno inviato quesiti, perché, oltre a fornirci l’occasione per chiarire le problematiche del Portfolio a loro e a tantissimi che ci leggono, sono anche per noi utile riscontro di quanto predisposto al fine di apportare eventuali integrazioni in sede finale di verifica. Grazie.
 
54) Se l’insegnamento di religione cattolica o attività alternative rientra nell’orario obbligatorio delle 27 ore settimanali, è ancora legalmente valida la scelta del genitore della primaria di far uscire da scuola il bambino durante l’ora di religione? E poiché tali discipline sono entrambe presenti nel nuovo modello di documento di valutazione e quindi valutabili, quali sono le opzioni possibili da inserire nelle prossime domande di iscrizione?
Nulla è innovato circa la possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative ad esso, ivi compresa la possibilità di uscita (o ingresso ritardato) dalla scuola come indicato dal modello E allegato alla circolare annuale per le iscrizioni. Nel caso in cui l’alunno non svolga attività alternativa né si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, nel documento di valutazione non verrà apposto alcun giudizio.
 
55) L’accresciuto carico di lavoro dei docenti dell’équipe pedagogica indispensabile per la corretta e puntuale compilazione del Portfolio in che misura sarà retribuito e con quali fondi? Forse con quelli del fondo d’istituto a danno, quindi, dell’attività progettuale della scuola?
Soltanto la sede contrattuale può dare risposta a questo problema che potrebbe dimostrarsi, alla verifica dei fatti, effettivamente fondato. Attualmente non ci sono parametri che possano oggettivamente avvalorare il timore espresso nel quesito, ma, in via presuntiva, si può ritenere che la corretta e puntuale compilazione del Portfolio possa comportare effettivamente carichi aggiuntivi di lavoro. Le uniche risorse specifiche a disposizione per compensare oneri aggiuntivi sono quelle stanziate, ma non utilizzate per mancata conclusione della trattativa contrattuale, per l’esercizio della funzione tutoriale, in quanto tra le attività da assegnare al docente tutor vi è anche quella della cura della documentazione. In ogni modo la sede della contrattazione nazionale è l’unica deputata a sciogliere il nodo. La contrattazione integrativa di istituto, se dovesse essere attivata, a nostro parere dovrebbe avere funzione transitoria e, soprattutto, sostenuta dal preventivo consenso del collegio docenti chiamato a individuare un ordine di priorità per le attività da finanziare con il fondo di istituto.
 
In data 13/12/2005
 
56) Ho letto la risposta alla Faq 41 e desidero sapere se si può applicare lo stesso criterio alla scuola primaria, vale a dire considerare le attività opzionali come ampliamento-approfondimento delle discipline ordinarie e quindi ometterne la valutazione negli appositi spazi.
Certamente, se l’ampliamento-approfondimento riguarda normali discipline di studio già soggette alla normale valutazione.
 
57) Viste le varie modifiche che abbiamo dovuto apportare al nostro Portfolio di circolo (prima per la privacy, ora perché sono arrivate le modulistiche ministeriali) il documento non è ancora stato distribuito agli alunni e presentato nella sua forma finale ai genitori. Ha senso farlo a questo punto dell’anno scolastico? Se rimandiamo al nuovo anno scolastico siamo passibili di provvedimenti disciplinari o penali?
La circolare n. 84, proprio in considerazione del fatto che vi sono scuole che hanno già provveduto a predisporre il Portfolio per il corrente anno scolastico, autorizza gli opportuni adattamenti, chiedendo tuttavia alle scuole di corrispondere il più possibile alle finalità dello strumento richiamate dalla circolare e, comunque, già insite nella norma di base contenuta nelle Indicazioni nazionali.
 
58) Sono un insegnante di religione presso la scuola secondaria di primo grado e vorrei sottoporre il seguente quesito: “Secondo i modelli allegati alla C.M. n. 84 del 10/11/2005 l’insegnamento della religione cattolica deve essere inserito in una parte intitolata ‘Attività opzionali obbligatorie’, nella scuola dove insegno è stata inserita nelle ‘Attività opzionali facoltative’ questa decisione non è contraria allo spirito del concordato e del quadro normativo di riferimento?”
L’art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, al primo comma, include nell’orario obbligatorio anche l’insegnamento della religione cattolica, in conformità alle norme concordatarie che, come è noto, sono recepite tra le leggi dello Stato.
Nella modulistica allegata alla circolare n. 84 tale insegnamento è stato incluso quindi tra quelli obbligatori. Tuttavia, in ragione del diritto degli alunni di avvalersi di tale insegnamento o di altra attività o scelta alternativa, con esercizio di libera opzione, è stata apposta la dizione di insegnamento opzionale.
Pertanto, il termine “obbligatorio” si riferisce alla scuola che ha l’obbligo di offrire tale insegnamento agli alunni; il termine “opzionale” si riferisce al diritto dell’alunno di esercitare l’opzione di avvalersi o meno di tale offerta.
La nuova titolazione individuata dalla scuola, mentre afferma il diritto dell’alunno di avvalersi dell’Irc, colloca tale insegnamento al di fuori dell’orario obbligatorio delle lezioni.
Una simile previsione non è prevista da alcuna norma legislativa.
 
59) Noi abbiamo ipotizzato un indice di Portfolio che rispecchia tutte le indicazioni della circolare. E’ possibile spostare o invertire l’ordine delle sezioni?
Ovviamente sì, come già precisato nella Faq n. 49.
 
60) Perché nella scheda di valutazione, scuola secondaria di primo grado, l’informatica è considerata disciplina a parte, quando gli Osa di ciascuna disciplina prevedono l’uso, peraltro normale, degli strumenti informatici?
Per la scuola secondaria di I grado l’informatica è compresa tra le discipline di studio, e per essa vengono elencate nelle Indicazioni nazionali (cfr.) specifiche conoscenze e abilità disciplinari.
Il fatto che gli strumenti informatici possano essere utilizzati nella didattica delle altre discipline e che l’informatica abbia auspicabilmente un utilizzo trasversale, non esclude la necessità che vi siano docenti appositamente preposti a tale insegnamento e alla conseguente valutazione degli apprendimenti.