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Faq dal n. 76 al n. 80

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76) Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola.
Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi?
La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all’insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l’attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza.
Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative.
Lo studio individuale e l’uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c’è.
Il documento valuta quel che c’è: insegnamento della religione cattolica o attività didattiche alternative.
Se l’alunno ha scelto studio individuale o uscita dalla scuola i due spazi predisposti restano in bianco.
 
77) Non ci è ben chiara la funzione orientativa del Portfolio. Serve solamente per fornire alle famiglie e agli alunni indicazioni sulle scelte future o ha anche, come crediamo, una finalità più ampia?
Parlare di funzione orientativa del Portfolio significa innanzitutto parlare di didattica orientativa.
La funzione orientativa del Portfolio rimane pura intenzione se la scuola non mette in atto setting di apprendimento/insegnamento all’insegna di una didattica orientante.
Si può ricordare che una didattica orientativa è tale se è attenta alle caratteristiche individuali e al processo di apprendimento; se applica metodologie interattive, in particolare promuovendo lo spirito di iniziativa e il gusto del fare; se adotta strategie quali:
 
– esplicitare agli studenti gli obiettivi formativi, le fasi del percorso, le metodologie e le modalità di valutazione;
– sollecitare l’individuazione di problemi;
– promuovere la ricerca di soluzioni alternative a un problema;
– adottare strumenti diversi per la valutazione;
– fornire frequenti feedback.
 
78) Avendo la scheda informatizzata, vorrei avere dei chiarimenti:
 
1) sul frontespizio della scheda può restare scheda personale o deve esserci obbligatoriamente documento di valutazione?
2) nei riquadri per le valutazioni periodiche delle singole discipline il giudizio sintetico deve essere espresso due volte (per “quadrimestre”e “finale”) o anche, come si legge su alcuni quotidiani, nella stessa casella di “giudizio sintetico”? ma quest’ultimo non è lì solo per esplicitare cosa va inserito nelle due caselle che seguono?
3) l’ordine di successione delle discipline deve essere quello del vostro modello o si consentono altre configurazioni ?
Si è adottato il termine più appropriato di documento di valutazione, in quanto l’altro di “scheda”, riferito ad una materia così delicata poteva indurre l’idea di schedatura.
E’ bene, pertanto, attenersi alla nuova denominazione che vale per tutta Italia.
E’ ovvio che vi deve essere una valutazione periodica (trimestre/quadrimestre) e anche una valutazione finale. La casella giudizio sintetico è in effetti il titolo del contenuto da inserire nelle due caselle che seguono.
L’ordine di successione di per sé non è vincolante, ma non si capisce perché debba essere modificato, visto che è il medesimo dell’elencazione delle discipline riportate nelle Indicazioni nazionali.
 
79) E’ vero che il Contratto di Lavoro cita all’art. 27 la definizione di Funzione docente alla quale è possibile ricorrere per trovare lo spazio-tempo obbligato all’espletazione di tutte le incombenze derivanti dal Portfolio e dalla compilazione delle documentazioni utili alla valutazione. E’ anche vero che negli articoli successivi al 27 il Contratto Collettivo delinea ed elenca le modalità ed i campi di applicazione della funzione docente riconosciuti dentro la base stipendiale di ciascuno, definendo quali altre funzioni richiedano pagamenti accessori, aggiuntivi, integrativi. E sulla base di quelle definizioni si perviene anche al calcolo di quanto dal Governo viene assegnato alle scuole come fondo d’istituto in modo da realizzare con la contrattazione d’istituto quelle integrazioni. L’attuale Contratto non conosceva le novità operative nel fare scuola introdotte dalla Riforma, pertanto, non poteva prevederne il riconoscimento e/o collocamento opportuno tra le varie definizioni citate negli articoli. Questo significa che non è rispettoso nei confronti dei docenti sostenere che i nuovi carichi operativi sia dovuti alla formazione sui vari temi introdotti dalla Riforma, sia dovuti alle pratiche operative di documentazione e di valutazione compresi i maggiori tempi di rapporto con le famiglie siano semplicemente Funzione docente. Quante ore di collegio docenti in più vanno considerate? quante ore di colloqui collegiali degli insegnanti con le famiglie? quante ore per compilare gli apprendimenti attesi nella scheda di valutazione personalizzati allievo per allievo da ogni docente disciplinare? e qui non serve il tutor che non può certo sostituirsi nelle discipline di cui non è titolare! Chi lavora su una classe ha 25 compilazioni personalizzate, chi lavora su 6-9 classi ne ha 25 per 6 o 9. E’ serio pensare che basti risolvere rispondendo che c’è l’opportunità del tutor? io credo di no. Credo invece sia necessario riflettere a fondo per non dover svuotare dall’interno i significati rivoluzionari per le abitudini della scuola italiana che sono contenuti nella Riforma. Troppe persone conosco che si sono messe la medaglia del “noi facciamo il Portfolio” ma consapevolezza su unità d’apprendimento e obiettivi formativi e il loro collegamento con le competenze = zero.
Nella Faq n. 43 si è voluto solamente precisare che le prestazioni connesse con la compilazione del Portfolio rientrano legittimamente tra quelle proprie della funzione docente.
Le conseguenze di tale onere di lavoro dovuto debbono essere valutate in ambito contrattuale per i possibili nuovi carichi di lavoro che esso induce.
Nella Faq n. 70 questo problema viene richiamato con rinvio ad un possibile momento di chiarimento con le organizzazioni sindacali.
Condividiamo pienamente il richiamo finale contenuto nel quesito con cui si invita a considerare il Portfolio (e il documento di valutazione) in una logica sistemica dei nuovi Piani di studio.
 
80) Nel collegio docenti della scuola secondaria in cui insegno ci siamo posti il problema se sia possibile riportare nel documento di valutazione differenti esempi di apprendimenti disciplinari per le classi prime rispetto alle classi seconde.
Certamente sì, perché gli stessi Obiettivi specifici di apprendimento, da cui sono stati tratti gli esempi inseriti nella modulistica allegata alla circolare n. 84, si riferiscono al periodo didattico biennale e presuppongono scansioni differenziate nel primo e nel secondo anno, secondo le scelte programmatorie autonome delle classi e delle scuole.