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Ferie e assenze dei dirigenti scolastici, un utile riepilogo dell’USR Campania

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Di ferie e assenze, a vario titolo, dei dirigenti scolastici si occupa una recente circolare dell’USR Campania.

Nel dettaglio, il documento riguarda:

  • ferie
  • assenze per malattia
  • permessi legge 104/92.

Ferie

Ordinariamente le ferie maturate e relative a ciascun anno di servizio dovrebbero risultare fruite nel corso dell’anno di riferimento. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio, il godimento delle stesse può essere rinviato entro il primo semestre dell’anno successivo e, qualora tali esigenze siano assolutamente indifferibili, entro la fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento.

L’USR ricorda che per i dirigenti scolastici non trova applicazione l’istituto del riposo compensativo e che ai sensi dell’art. 13 del CCNL sottoscritto l’8/07/2019:

  1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
  2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
  3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
  4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
  5. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
  6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
  7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.
  9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
  10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
  11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
  12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.
  13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 15, comma 1, lett. b.
  14. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 21, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 12.
  15. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
  16. Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti all’ “anno”, contenuti nei precedenti commi 1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all’ “anno scolastico” e all’ “anno accademico”.

I dirigenti scolastici sono tenuti ad informare il Direttore Generale dell’USR della loro assenza dal servizio, come previsto dal comma 9 del citato art. 13 del CCNL 2016/2018 sottoscritto l’8.07.2019.

Assenza per malattia

In caso di assenza per malattia, ai sensi del CCNL del 08.07.2019:

12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio competente tempestivamente e comunque all’inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.

  1. Il dirigente, che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
  2. Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
  3. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

Ai sensi dell’art. 11 co. 9 CCNL del 15.07.2010. la visita fiscale viene disposta dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia. Le scuole sono, dunque, invitate a porre in essere gli adempimenti di propria competenza, quali la richiesta di visita medico-fiscale e l’inoltro alla competente RTS per le decurtazioni stipendiali previste dall’art. 71 co.1 del d.lg. 133/2008.

Permessi legge 104/92

I Dirigenti scolastici che intendano godere dei benefici di cui alla legge 104/1992, ,a titolo personale o per assistenza a familiare, dovranno presentare all’inizio di ciascun anno scolastico la documentazione necessaria ai sensi di legge comunicando eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi.

In proposito, l’USR ricorda che con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105 è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui, restando ovviamente il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il congedo può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Nella richiesta di fruizione dei permessi in parola, quindi, l’interessato dovrà dichiarare se vi sono altri familiari maggiorenni, parenti ed affini sino al terzo grado di parentela che hanno chiesto di fruire dei permessi di cui alla legge 104/92 per assistere il medesimo familiare portatore di handicap grave.

LA CIRCOLARE