Arriva, dunque, a conclusione il processo di liberalizzazione del collocamento e dei servizi per il lavoro, che vede anche le scuole e le università impegnate in prima linea.
Con il decreto, infatti, fanno definitivamente il loro ingresso attivo (e non più solo formale) nei servizi per il lavoro anche le scuole e le università.
Seguiranno comunque, a completamento della disciplina, le note operative che la direzione generale emanerà per definire nello specifico tutti gli aspetti tecnici legati all’interconnessione ClicLavoro.
Per scuole e università però non finisce qui: esse dovranno comunque pubblicare i curricula degli studenti anche sul proprio sito istituzionale, pena la perdita della autorizzazione alle attività di collocamento.
In caso di mancato adempimento degli obblighi definiti dalle legge, l’art. 5 definisce il regime sanzionatorio da applicare che va ad aggiungersi alle sanzioni già previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il mancato adempimento comporta anche la cancellazione dell’Albo e il divieto di esercitare l’attività di intermediazione.
Il Decreto è corredato dall’Allegato 1 (CV studenti) e dall’Allegato 2 (Comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione di lavoro).