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Fondo di istituto, non è possibile pagare esperti esterni alla scuola

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Alla nostra redazione è giunto un quesito in merito al pagamento di un esperto esterno alla scuola con il fondo di istituto. Nel caso in questione si trattava di tre esperti di canto per un corso di musica.

Cosa dice la normativa a riguardo? Innanzitutto definiamo cosa significa fondo di istituto.

Il Fis (Fondo di Istituto) è l’insieme di risorse finanziarie che arrivano alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l’intensificazione delle attività. Riguarda sia docenti che Ata.

Così come segnala la Gilda degli Insegnanti, con un utile approfondimento, il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed
Ata (solo personale interno, sia a tempo determinato che indeterminato) per sostenere il
processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del
Pof ed alla qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione
alla domanda proveniente dal territorio.

L’art. 88 del CCNL 2007 fornisce orientamenti alla contrattazione di scuola in merito
alla ripartizione delle risorse di cui si deve tener conto:

– la consistenza organica delle diverse aree, docenti e Ata;
– la presenza di diversi ordini e gradi di scuola presenti nell’unità scolastica
(infanzia, primaria, media, diversi indirizzi della secondaria superiore);
– diverse tipologie di attività (scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali,
convitti).

Con il fondo sono, altresì, retribuite:

– il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla
ricerca didattica;
– le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni
con debito formativo
– le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni
con debito formativo;
– particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

Nel caso esaminato, dunque, visto e considerato che il fondo di istituto è costituito da risorse contrattuali destinate esclusivamente al personale, è da escludere la possibilità di retribuire persone estranee all’istituzione scolastica.

Esperti esterni possono comunque essere retribuiti con risorse diverse dal fondo di istituto, come contributi volontari delle famiglie, fondi provenienti dal Comune o fondi privati.

Nel caso in cui una scuola, per la realizzazione di specifici progetti, abbia bisogno di competenze particolari non reperibili tra il personale in servizio è possibile avvalersi delle competenze di docenti o di personale ATA in servizio in altre scuole del territorio.