Politica scolastica

Formazione incentivata, incontro al Mim. Flc-Cgil: “Gratifica salariale dopo 9 anni? Stanziare specifiche risorse aggiuntive”

Si è svolto lunedì 11 marzo 2024 l’incontro MIM/sindacati sull’ipotesi di contratto integrativo nazionale relativo alle modalità di partecipazione ai percorsi di formazione in servizio incentivata del personale docente e delle figure di sistema per l’anno scolastico 2023/2024. Lo riporta Flc-Cgil.

Flc-Cgil: “Percorso inaccettabile”

Dal sindacato hanno spiegato che il Ministero ha proposto, al fine di implementare la formazione in servizio incentivata, un percorso per loro inaccettabile, dal momento che esso ricalca pedissequamente termini e modalità stabiliti dal DL 36/2022 quando la materia, a loro avviso, deve essere integralmente trattata dal CCNL.

Ora, il Ministero propone di avviare la formazione dei docenti che volontariamente vogliono iniziare un iter che durerà 9 anni al termine del quale si otterrà una gratifica salariale, ma lo farebbe, continuano dal sindacato, a scapito del contratto e a scapito delle risorse del FMOF che si dovrebbero far carico di retribuire con 200-400 euro lordi le attività di formazione svolte dai docenti di primaria/infanzia e secondaria.

In modo particolare la FLC CGIL, nel ribadire la netta contrarietà ai contenuti del DL 36/2022, in quanto si appropria di materie di esclusiva pertinenza contrattuale, ha sottolineato che l’attivazione dei meccanismi formativi previsti dalla norma, soprattutto se connessi alla progressione di carriera, vanno solo contrattualmente regolati; e non si può, come vorrebbe fare il Ministero, trattarli addirittura con un contratto integrativo scavalcando il tracciato regolatorio che appartiene esclusivamente al CCNL.

“Se il Ministero vuole intraprendere questo percorso deve appostare risorse dedicate a tale nuova attività e non prosciugare le risorse del FMOF per il quale non sono stanziate risorse aggiuntive”, afferma il sindacato guidato da Gianna Fracassi.

Per questo la FLC ha chiesto la cancellazione del docente stabilmente incentivato come delineato dal DL 36/2022, apportando i necessari correttivi in sede normativa e la devoluzione della materia al CCNL. “Non può essere ignorato quanto previsto dal CCNL firmato il 18 gennaio scorso rispetto al pagamento delle ore di formazione effettuate in eccedenza rispetto alle 80 ore complessive previste per le attività funzionali all’insegnamento che l’attuale consistenza del FOMF non può sostenere. Sono necessarie quindi specifiche risorse aggiuntive sia per la valorizzazione professionale dei docenti sia per la retribuzione delle ore di formazione”, hanno scritto.

Al termine della riunione l’amministrazione anche alla luce delle obiezioni e delle criticità evidenziate dal sindacato si è riservata di fare ulteriori approfondimenti. L’incontro è stato aggiornato.

Formazione docenti, la normativa

L’intenzione del ministero, che lo scorso 22 dicembre ha presentato lo schema di decreto ministeriale, è quella di dare applicazione alle norme del decreto legge 36/2022 introducendo il meccanismo della “formazione incentivata” e – dicono i sindacati – ignorando del tutto sia le prerogative contrattuali sulla formazione del personale sia le competenze in merito degli organi collegiali.

Quasi due ann9i fa è arrivata in Gazzetta Ufficiale la legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la formazione docenti. Quali le principali novità della legge in fatto di formazione in servizio degli insegnanti? Come funzioneranno la formazione obbligatoria e quella incentivata?

LEGGE 79/2022 IN G.U.

Per la formazione in servizio, è stata confermata l’istituzione della Scuola di alta formazione dell’istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, avente, tra i suoi compiti, quello di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le iniziative formative si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

In ordine alla formazione obbligatoria, che ricomprende le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l’inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

La legge 79 precisa anche che: le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva; e la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento è retribuita.

Questa formazione sarà obbligatoria per gli immessi in ruolo, ma a carattere volontario per i docenti in servizio, i quali verranno incentivati con incrementi stipendiali una tantum.

Redazione

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