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Garante dell’infanzia e dell’adolescenza

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Così come la regione Lazio, che ha emanato in merito la legge n. 38 del 28 ottobre 2002, anche la regione Marche ha istituito la figura del garante per l’infanzia e l’adolescenza per mezzo della legge n. 18 del 15 ottobre 2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003.

Le funzioni di questa importante figura sono molteplici. Il garante deve vigilare riguardo all’applicazione sul territorio delle convenzioni internazionali di tutela di soggetti in età evolutiva; vigilare sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali; sulle attività delle strutture sanitarie, sociali convenzionate con la Regione o da essa accreditate; promuovere iniziative per la tutela dei diritti dei minori; svolgere attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori.

In base all’art. 2 della legge, i requisiti necessari per partecipare a tale incarico vedono una figura che deve essere di età non superiore a sessantacinque anni, laureata con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L’esperienza deve essere maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari. L’incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il garante per l’infanzia e l’adolescenza, così come il difensore civico, coordina la propria attività in modo indipendente nell’ambito della propria competenza
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Per visionare la legge n. 18 del 15 ottobre 2003 consulta "Ulteriori approfondimenti".