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GPS I fascia, il servizio svolto durante durata legale del titolo non è valutabile

Tantissimi aspiranti alla I fascia, sia per la scuola dell’infanzia e primaria che per la secondaria di I e II grado, hanno richiesto il punteggio di servizio svolto durante la frequenza dei percorsi abilitanti. Questo servizio non è valutabile in quanto ricompreso nella valutazione del titolo con 12 punti per ogni anno della durata del percorso abilitante.

Servizio prestato durante il percorso abilitante

Facciamo l’esempio degli aspiranti alla I fascia delle GPS della scuola secondaria di I e II grado per una qualunque classe di concorso tipologia posto normale. Coloro che si sono abilitati seguendo uno tra i seguenti percorsi:

a. per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 54 punti, di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato;

b. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato;

c. per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 66 punti di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato;

d. per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori 12 punti;

e. per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato;

non potranno fare valere il punteggio del servizio svolto durante il periodo legale del conseguimento del titolo abilitante, in quanto ricompreso, come scritto nelle note della tabella valutazione titoli A/3, nella valutazione del titolo con 12 punti per ogni anno della durata del percorso abilitante.

Lucio Ficara

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