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Graduatorie GPS, sulla valutazione dei titoli e titoli di accesso c’è troppa confusione e molti errori

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Una nostra assidua lettrice, inserita nelle GPS da due anni, ci chiede se è corretto il provvedimento che ha dovuto subire dalla scuola che, avendola assunta per una supplenza fino al 30 giugno, ha valutato i suoi titoli. In tale scuola la segreteria le ha cancellato una classe di concorso, l’A014 (discipline plastiche), togliendole anche tutto il punteggio del servizio prestato in tale classe di concorso perché non avente i requisiti per l’accesso. In tale provvedimento si dice che chi ha un diploma di Accademia delle belle Arti con il titolo congiunto di maturità artistica, se tale titolo di maturità non è stato preso entro il 6 luglio 1974, non può accedere alla classe di concorso A014 e il servizio fatto su questa classe di concorso non ha valore perché fatto senza titolo di accesso. Di fatto la scuola emana un decreto in cui la docente viene esclusa dalla A014 e gli vengono cancellati numerosi punti di servizio scolto nella classe di concorso di discipline classiche.

Errore palese e normativa di riferimento

Si tratta di un errore palese da parte della segreteria scolastica che non solo crea confusione, ma danneggia pesantemente la nostra lettrice. Bastava guardare con attenzione il DPR n.19 del 14 febbraio 2016 dove sono allegate le tabelle delle nuove classi di concorso e titoli di accesso all’insegnamento per tutte le classi di concorso. Tale titoli rappresentano i requisiti per accedere ai concorsi e per entrare nelle GPS. Alla pagina 13 c’è proprio la classe di concorso A014 la cui denominazione è: “Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche”, il titolo di accesso sarebbe, tra gli altri, anche il diploma vecchio ordinamento di Accademia delle Belle Arti ( corso di scultura). A tale titolo è affiancata una nota con il numero (1), che specifica che il titolo del diploma di Accademia delle Belle Arti deve essere congiunto a diploma di maturità artistica o maturità d’arte applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo arti figurative) o a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974). La dicitura messa in parentesi tonde ” conseguito entro il 6/7/1974) si riferisce unicamente al diploma di maestro d’arte, non può e non deve essere riferito alla maturità artistica o di arte applicata o, ancora, al diploma di liceo artistico ad indirizzo arti figurative.

L’errore palese è quello di avere fatto di tutta l’erba un fascio e quindi di avere ritenuto che il titolo congiunto doveva essere stato conseguito entro la data del luglio 1974.

Titolo congiunto valido

Ricapitolando la docente ha pienamente diritto a concorrere per la classe di concorso A014 e ad essere inserita in GPS se ha il diploma di Accademia delle Belle Arti e congiuntamente ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado di maturità artistica o maturità d’arte applicata conseguite anche successivamente al titolo accademico e comunque senza limiti di data del conseguimento. L’unico limite esiste per il titolo di “maestro d’arte” che vale come titolo congiunto solo se conseguito entro la data del 6 luglio 1974.