E’ questa la posizione da sempre assunta dal Ministero dell’Istruzione nei confronti di questa questione. Posizione, peraltro, che ha determinato e determina tuttora l’insorgenza di molte perplessità da parte degli addetti ai lavori.
In buona sostanza, secondo l’amministrazione, anche i supplenti devono essere disoccupati per far valere la riserva nelle permanenti.
Ciò vale solo per la prima volta: nelle successive tornate di aggiornamento, infatti, il diritto alla riserva si mantiene semplicemente facendo riferimento al documento rilasciato dall’ente che ha riconosciuto la riserva.
La posizione dell’amministrazione, però, sembrerebbe collidere con quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 181/2000. Il dispositivo prevede, infatti, che lo stato di disoccupazione si conserva fino a quando non si supera la soglia di reddito minimo esente da imposizione.
Vale a dire: 7.500 euro.
Condizione, questa, che viene mantenuta dalla maggior parte dei docenti precari titolari di supplenza che, all’atto della presentazione della domanda, non superano la soglia di reddito prevista per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Insomma, si tratta di una questione controversa, che tiene con il fiato sospeso i diretti interessati ogni volta che bisogna chiedere la valutazione della riserva per la prima volta.
E che meriterebbe un chiarimento definitivo da parte dei Ministeri interessati.
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