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Green Pass obbligatorio: per i docenti niente stipendio dopo 5 giorni di assenza

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Si sta svolgendo in queste ore il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo DL Covid e, di conseguenza, il Green Pass obbligatorio. In attesa della conferenza stampa, diamo le prime notizie apprese dalla nostra redazione.

Il ministro Bianchi, in merito all’inizio del nuovo anno scolastico in sicurezza, ha ribadito che la scuola riaprirà regolarmente a settembre e che verrà chiusa solo in casi eccezionali.

I docenti che non avranno il Green Pass saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni di assenza. Tutto il personale della scuola e dell’università, si legge nel decreto, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione”, dovrà avere ed esibire il Green pass. “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni sarà previsto il prezzo dei tamponi rapidi a 8 euro.

Tutte le regole del Green Pass

Ecco dove sarà necessario esibire la certificazione verde per accedere:

RISTORANTI E BAR: il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per le quali serve il certificato sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

CINEMA E TEATRI: in zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1.000 a un massimo di 2.500 e al chiuso da 500 a 1.000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5.000 persone e al chiuso di 2.500 persone.

SPORT: in zona bianca per gli eventi e le competizioni sportive la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Inoltre, è importante sottolineare che l’obbligo di avere il green pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni – per i quali non è autorizzata la vaccinazione – e “ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.

Sanzioni

E’ prevista per chi viola il regolamento o non effettua i controlli una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

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