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Il congedo per dottorato di ricerca può essere prorogato ma solo in caso di malattia

A chiarirlo è il Miur che con la nota prot. n. 10331 del 14 dicembre 2011 interviene su quanto disposto recentemente dallo stesso Ministero con la CM n. 15 del 22 febbraio 2011, con la quale appunto erano state fornite indicazioni in merito alle modalità di fruizione del congedo per dottorato di ricerca.

 
In particolare, l’aspetto che secondo il Miur necessiterebbe del chiarimento è il paragrafo della suddetta circolare “Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso”, il quale testualmente ribadisce che “l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l’Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del Ccnl comparto scuola”.
Sulla base di tali indicazioni, il Miur però ritiene di dover prevedere almeno una deroga: il caso del docente in congedo per dottorato che si assenta per malattia.
A tale proposito, lo "Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari" prevede che lo studente di dottorato abbia diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro, nonché il diritto di chiedere un breve rinvio dell’esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca.
Questo vuol dire che i collegi dei docenti, su richiesta dell’interessato e sulla base di idonea documentazione medica, possono decidere di prorogare la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all’accertata malattia, e di conseguenza, i dirigenti scolastici, possono autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia. Questo consentirebbe al docente interessato di rispettare gli impegni assunti con le università presso cui svolgono il dottorato e di non rendere vano il proprio lavoro.
Lara La Gatta

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