Il preside che commette reati sessuali nei confronti di alunne minorenni, oltre a commettere un reato, cagiona all’Amministrazione un danno di immagine. E dunque, fermo restando le responsabilità di natura penale e disciplinare, il dirigente deve anche risarcire l’amministrazione scolastica del danno subito.
Così ha deciso la prima sezione giurisdizione d’appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 366/2002/A. I magistrati contabili di secondo grado hanno confermato, dunque, la responsabilità amministrativa del preside, in ordine al danno derivante da atti di libidine violenta, che il dirigente aveva commesso nei confronti di alunne di scuola media.
Ciò non di meno, in considerazione del fatto che il danno di immagine subito dall’amministrazione non era quantificabile in modo certo, hanno optato per la riduzione della sanzione pecuniaria, fissata in primo grado nell’ordine di 100 milioni di vecchie lire, disponendo per una pena di soli 5mila euro.
Il preside in questione, all’epoca dei fatti dirigeva una scuola media e, per effetto del reato da lui commesso, era già stato destituito ed aveva subito una condanna a 3 anni di reclusione, usufruendo, però, della sospensione condizionale della pena.
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