Home Sicurezza ed edilizia scolastica Il rischio elettrico nelle scuole

Il rischio elettrico nelle scuole

CONDIVIDI

Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro ( nella scuola il Dirigente scolastico ), di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);

  • i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;

  • tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.

Un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte”. La verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio elettrico e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio per i lavoratori inaccettabile.