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Il tempo per le deleghe è scaduto

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I decreti applicativi delle deleghe dovevano essere emanati entro 18 mesi dall’approvazione della legge 107/15 quindi entro il 15 gennaio, non approvati dal CDM entro tale data. Le regole vanno rispettate

Ai sensi dei commi 180, 182 e 185 della legge n.107/2015, derivano le seguenti conseguenze:

1) i 18 mesi indicati nel comma 180 riguardano l’adozione dei decreti e non già l’approvazione, come è avvenuto il 14 gennaio 2017, degli schemi sottoposti all’esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari;

2) Il parere della Conferenza unificata deve essere “previo” all’adozione dei decreti.

3) Per le Commissioni parlamentari è ultrachiaro che i loro pareri, anche con la possibile proroga, devono precedere la scadenza prevista dal comma 180.

Si può dunque tranquillamente concludere che il termine previsto per l’adozione dei decreti sia ormai scaduto e che si dovrà procedere all’approvazione di una nuova legge di delega.

Dalla legge 107/2015

180. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonche’ con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni.

185. Dall’attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Bruno Moretto (Comitato bolognese scuola e Costituzione)