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Il vicario che sostituisce il Ds deve essere pagato

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Il docente individuato dal dirigente scolastico per svolgere le funzioni superiori, in assenza del capo d’Istituto, deve essere pagato.
È quindi messo in discussione quanto previsto dall’ art. 14, comma 22, del d.l. n.95/2012 , nota come spending review, perché l’interpretazione autentica contenuta in questa norma non riguarda l’affidamento di funzioni vicarie del dirigente. A dirlo è una sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone, sentenza n. 1194/2013, che ha condannato il Miur che si era opposto ad un decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale.
A dare la notizia il sindacato Flc cgil, che ha patrocinato l’ istanza per il riconoscimento della retribuzione dovuta al vicario facente funzioni di Ds in assenza dello stesso. Il sindacato si legge ha seguito e assistito con il proprio ufficio legale un docente che avendo svolto le funzioni di dirigente scolastico in assenza dello stesso, non ha percepito il compenso dovuto.
Questa sentenza conferma e rafforza le norme contrattuali che tutelano il personale docente o ata, chiamato a svolgere le mansioni superiori.
Infatti nella sentenza il giudice Luigi D’Alessandro, sostiene contro il parere del Miur che l’ex art.69 del Ccnl 1994/1997 confermato nei successivi contratti determina il giusto compenso per l’ esercizio delle funzioni superiori. Lo stesso giudice definisce inconferente il riferimento all’art.14 comma 22 del dl n.95/2012 e irrilevante l’art.52,comma 5, del d.lgs. 165/01. Una volta tanto il contratto scuola prevale e respinge l’invasione delle leggi sul risparmio di spesa.