Personale

Immissioni in ruolo 2022/23, quando si può rinunciare e con quali conseguenze

Nella prima e seconda fase delle immisioni in ruolo, oltre che nella call veloce, è possibile presentare istanza di rinuncia.

In particolare, la rinuncia può essere effettuata:

  • tramite la presentazione della domanda on-line (prima e seconda)
  • successivamente all’assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento
  • successivamente all’asegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento.

Nella prima fase delle immissioni in ruolo (assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto), qualora l’utente non volesse partecipare ai procedimenti riferiti ad una o più delle province/insegnamento, dovrà esprimere la propria rinuncia. L’utente potrà anche rinunciare a tutte le province/insegnamento o ad alcune province/insegnamento, ma in tal caso non parteciperà alla fase di elaborazione per tali province.

Nella seconda fase, i candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e intendono rinunciare, dovranno accedere in POLIS all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia.

Conseguenze della rinuncia

Riportiamo di seguito la sintesi proposta dall’URP del Ministero dell’Istruzione riguardante le conseguenze della rinuncia:

Rinuncia da procedura ordinaria immissione in ruolo: cancellazione dalla graduatoria alla quale si è rinucniato. L’aspirante non potrà più ricevere proposte di assunzione dalle stesse graduatorie

Rinuncia da graduatoria di merito (GM) dei concorsi: cancellazione dalla specifica graduatoria, sia per i vincitori che per gli idonei, che mantengono la permanenza nelle graduatorie per altre classi di concorso/tipologia di posto, se presenti

Rinuncia da fascia aggiuntiva del concorso 2016: l’aspirante decade dall’elenco aggiuntivo, ma rimane nella graduatoria del concorso, se vincitore, e nelle altre graduatorie in cui è inserito

Rinuncia da graduatoria ad esaurimento (GAE): cancellazione dalla GAE specifica per il posto/graduatoria oggetto di rinuncia. L’aspirante che rinuncia a un posto nel sostegno mantiene la permanenza nella graduatoria su posto comune/classe di concorso

Rinucia da call veloce: esclusione dalla procedura di call veloce. In pratica, non si è più considerati per l’assunzione con chiamata diretta

Rinuncia da graduatoria provinciale (GPS) di prima fascia: l’aspirante è escluso dalla procedura straordinaria per le assunzioni da GPS per l’a.s. 2022/23, ma conserva il diritto a permanere in graduatoria e ad ottenere incarichi di supplenza da GPS.

Lara La Gatta

Articoli recenti

65 scuole siciliane studieranno il dialetto. Parte il progetto “Non solo mizzica”

In Sicilia si studierà il dialetto a scuola, grazie a un finanziamento di oltre 400 mila…

29/04/2024

Prove scritte maturità tra meno di due mesi: cosa devono sapere i docenti impegnati nelle commissioni?

La maturità 2024 si avvicina: il 19 giugno verrà proposta agli studenti la prima prova…

29/04/2024

Percorsi abilitanti docenti, le pagine delle Università per informazioni e bandi

Sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi delle istituzioni universitarie e AFAM di formazione iniziale e…

29/04/2024

Dati sensibili scuola: due pesi e due misure

In materia di diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza sancito…

29/04/2024

“Cos’è un Aristotele?”, il commento degli studenti americani è virale. Il dibattito: la scuola italiana prepara meglio ma fa male

In questi giorni i social sono invasi dai testi delle nuove canzoni della popstar statunitense…

29/04/2024

Programmi scolastici noiosi? Ecco qualche idea

Buongiorno, ho letto con interesse l'articolo in cui alcuni studenti e professori esprimono il loro…

29/04/2024