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Incostituzionale il punteggio di montagna

L’annosa questione del doppio punteggio ha avuto un epilogo a sorpresa con la Sentenza n. 11/2007 del 10 gennaio 2007. I Giudici della Consulta si sono espressi in merito ai giudizi di costituzionalità promossi nel 2005 dal TAR della Sicilia e dal TAR del Molise, relativi alla legittimità costituzionale della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (convertito in legge n. 143 del 4 giugno 2004). “h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”. successivamente modificato da una norma di interpretazione autentica (decreto-legge n. 136 del 2004), secondo la quale il raddoppio del punteggio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato “nella sede scolastica, ubicata in Comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a partire dall’anno scolastico 2003-2004”.

 
La sentenza, lunga 13 pagine, valuta fondata la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nella parte della lettera h) della citata tabella, in cui il beneficio del raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna è esteso ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, “anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957”. Secondo la Consulta, infatti, il “riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.” in quanto è “inidoneo” e “casuale” per l’attribuzione di benefici (sentenze n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989). E, nella fattispecie, “tale criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell’insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio”.
E inoltre, vìola anche l’art. 3 della Costituzione perché l’attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna configura “un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche”. Al contrario, viene giudicato “idoneo” il criterio di attribuzione del doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, in quanto tale orientamento si fonda ed è disciplinato dalla legge n. 90 del 1957 che prevedeva una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna, consolidata nel tempo (dal 1957 al 2004), “secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell’insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell’effettiva gravosità dell’impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse”.
Alla stessa stregua, i Giudici hanno stabilito che è stato violato anche l’art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell’azione amministrativa, poiché nell’attribuzione del doppio punteggio sono stati, di fatto, favoriti soggetti con minore esperienza didattica (le scuole di montagna sono sedi residue scelte dai docenti inseriti in posizione inferiore nelle graduatorie permanenti) e “il maggior punteggio così attribuito prescinde totalmente dall’esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti”, la qual cosa vìola, per l’appunto, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Su alcune questioni invece la Corte ha confermato la legittimità della legge

Per visonare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 10 gennaio 2007, consulta il box “Approfondimenti”.

Agostino Aquilina

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