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Insegnamento religione cattolica: per modificare le regole attuali bisogna cambiare il Concordato del 1984, non basta una legge

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Il 18 febbraio del 1984 segna un momento importante nei rapporti fra lo Stato Italiano e lo Stato del Vaticano: proprio in quella data veniva infatti siglato il cosiddetto “Accordo di Villa Madama” con il quale si rinnovavano, con modifiche e integrazioni, i Patti Lateranensi del 1929.
L’anno successivo l’accordo veniva recepito da una legge votata dal Parlamento (la numero 121 del 25 marzo) che conteneva un importante articolo in materia di insegnamento della religione cattolica.

Si tratta dell’articolo 9 che così recita: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni, ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”.

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali trova dunque fondamento proprio in quell’articolo, oltre che, ovviamente, nelle disposizioni già contenute nei Patti del 1929.

Sotto il profilo strettamente giuridico va detto che l’Accordo di Villa Madama è, a tutti gli effetti, un vero e proprio “trattato internazionale” che, per essere modificato, necessita di un nuovo accordo fra lo Stato italiano e la Santa sede.
Quindi, per eliminare l’insegnamento della religione cattolica dai programmi delle scuole statali, non basta una legge votata dal Parlamento ma è necessario anche un nuovo trattato.

C’è un’altra strada più radicale anche se, per la verità, difficilissima da percorrere.
Secondo il nostro ordinamento i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati i base a quanto previsto dall’articolo 7 della Costituzione che stabilisce che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” e che “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”.
In linea di principio nulla impedisce che lo Stato italiano possa regolare i rapporti con atti unilaterali e cioè di natura non pattizia, ma per fare questo sarebbe indispensabile modificare in modo sostanziale l’articolo 7 della nostra Carta.

Bisogna anche ricordare che sempre l’articolo 9 della legge 121/85 prevede che “all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto [e cioè di avvalersi o non avvalersi], su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
Quindi persino questa semplice regola procedurale fa parte dell’accordo e non può essere modificata con una semplice legge dello Stato.