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Istruzione parentale e iscrizioni a scuola

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Con la nota n. 40055 del 12/12/2023 il MIM ha pubblicato le indicazioni relative alla Comunicazione di Istruzione parentale (art. 23 del D.Lgs 62 del 2017).

Alcune scelte lessicali contribuiscono a rendere più chiaro il quadro concettuale di riferimento. Si dice in termini sicuri “obbligo di istruzione”; si cancella quindi l’equivoco legato al concetto di “obbligo scolastico”. Non viene utilizzata la parola “richiesta” di istruzione parentale” ma si parla chiaramente di “comunicazione”.
La famiglia compie una scelta di cui l’ente amministrativo scuola prende atto.
Infatti, tale opzione non è sindacabile, salvo che a compierla siano genitori riconosciuti “incapaci” in termini costituzionali (vedi art. 30 Costituzione).

Non deve essere effettuata alcuna iscrizione on-line: la suddetta comunicazione va inoltrata in forma cartacea all’istituto di riferimento per territorio di residenza, vale a dire, a seconda dell’età dell’obbligata/o:

  • al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza
  • o al dirigente della scuola secondaria di primo grado
  • o “ al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse”.
    In questo caso il concetto di territorio di residenza non può che essere inteso in senso lato.

Il termine per la presentazione della Comunicazione è da ora al 10/2/2024, non essendo fissata una data di apertura della finestra temporale.

Non sono indicati moduli specifici che la scuola possa pretendere di utilizzare. L’essenziale è che vengano trasmessi i dati necessari e sufficienti per la registrazione all’anagrafe nazionale studenti.
I dati raccolti devono essere “strettamente pertinenti e non eccedenti”; ad esempio la richiesta di titoli di studio o sulla professione dei genitori è considerabile eccessiva.
 
A
ttraverso l’autocertificazione, i genitori dimostrano la capacità tecnica o economica: “…dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno…” (cap. 4.3). Questo strumento amministrativo si pone in grado di esaurire, in termini di garanzia formale (l’autocertificazione) di fronte alla legge, la verifica della capacità.
Viene accentuata la responsabilità dei genitori e il carico dei dirigenti risulta alleggerito.

Agli articoli 4.2 e 4.3 è indicato di accompagnare la comunicazione di istruzione parentale con il “progetto didattico educativo di massima”, in coerenza con “l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5”.
Anche in questo caso resta del tutto evidente la necessità di un miglior e maggior raccordo normativo.
Tuttavia con la connotazione dichiarata “di massima” per il progetto didattico educativo, si compie un ulteriore passo verso il riconoscimento dell’articolazione specifica dell’istruzione parentale.

Per approfondimenti vedi anche “Apprendimento naturale, homeschooling e unschooling” di Nunzia Vezzola, Armando Editore.
Infatti alcuni approcci non possono essere rinchiusi in una progettazione dettagliata di lunga gittata e di largo anticipo.

Una progettazione di massima potrà quindi essere esaustiva quando avrà fornito il quadro di avvio ed il tratteggio di un percorso che, naturalmente, vedrà delle variazioni in itinere, in un certo senso, in maniera analoga a quanto avviene nelle esperienze scolastiche.

Il D.M. 5 del 2021 colloca il momento della presentazione in concomitanza con la richiesta di esame/accertamento, ovvero a fine aprile ed individua il destinatario nella scuola scelta per sostenere le prove.

Nella nota in oggetto si precisa inoltre che la scuola dove effettivamente si è svolto l’esame ha “l’obbligo”, di aggiornare l’Anagrafe Nazionale Studente riportando il dato relativo in modo che chi è chiamato alla vigilanza sull’obbligo di istruzione possa effettuare le sue funzioni.

Sergio Leali
Presidente LAIF a.p.s.

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