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ITP nelle GaE e in I fascia di istituto con riserva: la nota dell’AT di Napoli

La vicenda relativa agli insegnanti tecnico pratici (ITP) continua spaccare in due il mondo della scuola e soprattutto a creare polemiche di diversa natura: dagli ITP inseriti sui posti di sostegno a quelli da inserire con riserva in seconda fascia di istituto. Proprio su questo punto, sembra esserci molta confusione, fra sentenze dei giudici e note degli USR che spesso non trovano coerenza.

La sentenza del TAR Lazio e il parere dell’Avvocatura di Stato

Le ultime vicende significative per quanto riguarda gli ITP, sono essenzialmente 2: la prima relativa alla sentenza del TAR Lazio, che ha stabilito l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto, “con apposizione di riserva, dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla citata sentenza, ribaditi nella nota sopracitata”.
Dall’altro lato, invece, l’Avvocatura Generale di Stato, interpellata dal Ministero dell’Istruzione, ha sottolineato che per il corretto funzionamento delle scuole sarebbe il caso di non ampliare a dismisura l’inserimento degli ITP con riserva.

 

La nota dell’AT di Napoli

A tal proposito, sulla scia della sentenza del TAR Lazio, l’AT di Napoli ha pubblicato una nota in cui fornisce precise indicazioni ai dirigenti scolastici, in merito all’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento e di conseguenza anche nella I fascia di istituto degli ITP.
La nota infatti specifica: “VISTA la sfavorevole ordinanza n. 4880/2017, con la quale il T.A.R.- LAZIO – Sezione Terza Bis –, (rinviando alle motivazioni di cui alla sentenza n. 9234/2017, nonché alla nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17/08/2017, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, provvedendo all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie d’Istituto dei ricorrenti diplomati ITP “previa valutazione caso per caso circa l’effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento”), ha accolto l’istanza cautelare richiesta con il ricorso n. 7891/2017, promosso da vari docenti, avverso il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui non consente l’inserimento nelle citate graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore, titoli utili per l’accesso alle classi di concorso MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010951.17-11-2017 per gli insegnamenti di materie tecnico-pratiche di cui al D.P.R. 19/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Pertanto, “i ricorrenti sono inseriti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia nelle classi di concorso e con il punteggio indicato nel citato elenco, che non contiene, per effetto della legge sulla privacy, alcuni dati personali e sensibili concorrenti alla costituzione dello stesso”, e inoltre “i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto risultano inseriti i docenti di cui all’allegato elenco, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, inserendoli “con riserva” anche in prima fascia, assegnando il punteggio indicato ed attribuendo agli stessi eventuali contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa in esito al giudizio di merito”.

La Giustizia al posto della normativa confusa

Un caso in evoluzione pieno di polemiche, che per molti significa che i diplomati ITP, da subito scavalcheranno tutti gli altri, laureati e con esperienza dentro e fuori dalle scuole.
E’ bene sottolineare che si tratta di inserimenti con riserva, quindi, sulla falsariga della vicenda dei diplomati magistrali, l’esito non è definitivo, ma prova a seguire i dettami delle ordinanze che, purtroppo, in moltissimi casi, stanno letteralmente sostituendosi alla normativa, a causa delle imprecisioni e delle vaghezze di quest’ultima.

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Fabrizio De Angelis

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