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La Consulta: gli assistenti amministrativi prestati a fare i Dsga hanno diritto al compenso aggiuntivo

La Corte Costituzionale rende giustizia agli assistenti amministrativi che hanno svolto il lavoro, nel ruolo superiore, come Dsga.

Dopo che la Legge di Stabilità 2013 aveva decurtato fortemente il loro compenso, per svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi, la questione era finita nei tribunali. E quello di Torino ha reputato che del caso se ne occupasse la Consulta.

La quale, ora, ha stabilito che quei tagli, fatti nel nome della crisi economica, non potevano valere anche per i contratti già firmati. E con la sentenza 108, depositata il 20 maggio, ha dunque dichiarato l’illegittimità di due commi dell’articolo 1 della legge approvata nel dicembre del 2012, nella parte in cui non hanno escluso dall’applicazione della nuova normativa i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

Per la Corte, la decurtazione corrisponde ad una “lesione del principio di affidamento” di chi aveva sottoscritto quei contratti e prestato il consenso a sobbarcarsi di compiti superiori al proprio inquadramento in nome di una retribuzione più consistente.

 

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L’esistenza di un nesso di causa-effetto “tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare difficilmente confutabile – si legge nella sentenza di cui è relatore Aldo Carosi e presidente Giuseppe Frigo- E in quanto tale rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento”.

A sollecitare la Corte Costituzionale, ricorda l’Ansa, era stato il tribunale di Torino a cui si era rivolta una dipendente del ministero dell’Istruzione che, assunta come assistente amministrativo, aveva sottoscritto il contratto per svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi, prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità, e sulla base delle regole sino a quel momento vigenti in materia di retribuzione.

Il contratto prevedeva perciò un compenso aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento iniziale del livello superiore e quello del livello di appartenenza. Quattro mesi dopo i parametri di riferimento erano stati cambiati dalla legge di Stabilità: e da quel momento la comparazione va fatta tra il primo stipendio da dirigente e quello effettivamente goduto dal lavoratore nel momento in cui firma il contratto.

La novità legislativa per l’amministrativa si era tradotto in un azzeramento del compenso pattuito, vista la sua elevata anzianità. La Consulta non ha dubbi che sia stato leso il principio dell’affidamento tutelato dall’articolo 3 della Costituzione, considerato che per la prestazione del consenso da parte della dipendente a svolgere compiti superiori era stato “determinante il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente”.

 

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Alessandro Giuliani

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