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La figura dell’addetto al primo soccorso

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La figura degli addetti al primo soccorso ovvero dei lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso è stata prevista già nell’articolo 15 del D.Lgs. 626/94, mediante nomina da parte del datore di lavoro.
L’addetto al primo soccorso non ha responsabilità diverse da quelle di un qualsiasi cittadino. Ogni cittadino, infatti, è obbligato a prestare soccorso in caso di necessità, secondo le proprie possibilità; infatti è sancito per legge l’obbligo di prestare assistenza e, se il rischio non è sostenibile, l’obbligo di avvisare le autorità competenti.
Prestare soccorso non vuol dire praticare azioni e metodiche particolari, dipertinenza solamente del personale qualificato, ma anche attivare semplicemente il 118 ed assistere la vittima, in attesa degli interventi qualificati. 

Nei luoghi di lavoro l’addetto al primo soccorso non può essere assimilato ad un medicoo ad un infermiere.
I compiti dell’addetto al primo soccorso sono numerosi, ma tutti perfettamenterealizzabili senza particolari competenze di natura professionale.

Innanzituttol’addetto al primo soccorso in azienda come a scuola dovrà essere di esempio per il personale,lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo; poi dovrà attuare inmodo tempestivo e corretto le procedure di pronto intervento ed infine dovràessere a conoscenza del piano di pronto soccorso, di assistenza medica e di emergenza.
Per esempio, la tenuta di un registro di carico e scarico delle attrezzature e delmateriale di medicazione, con controllo dell’efficienza e delle scadenze degli stessi,è un altro importante compito dell’addetto; nei riguardi della cassetta di primosoccorso è raccomandabile il controllo almeno una volta all’anno.