Home Personale La responsabilità della vigilanza degli alunni non è solo dei docenti

La responsabilità della vigilanza degli alunni non è solo dei docenti

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Uno degli aspetti più delicati del ruolo docente è certamente quello della vigilanza degli studenti durante le attività scolastiche. Bisogna sapere che tale compito non spetta solo ai docenti.

Partiamo con il dire che la scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati, tale sorveglianza coinvolge a vario titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità.

Quali sono le norme sulla responsabilità del personale scolastico riguardo la vigilanza degli alunni?

Si tratta di norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale scolastico, al Testo unico D.Lgs.297/94 e 165/2001; DPR n. 275/99; norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori Codice Civile.

L’art. 25 del D.lgs n.165/2001 impone al dirigente scolastico obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto, come previsto dal D.Lgs.297/94, art.10,lett.a), a fare redigere un regolamento comportamentale e a farlo deliberare dal Consiglio d’Istituto. In tale documento dovrebbe essere inserita anche la regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola.

L’art.29 comma 5 del CCNL scuola specifica quali sono gli obblighi del docente riguardo la vigilanza degli studenti: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”;

Anche il personale ausiliario ha le sue responsabilità di sorveglianza e vigilanza degli studenti. Infatti nel CCNL scuola alla Tabella A dei profili ATA, per l’ area A prevede che il personale : “è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica e dopo il termine dell’orario delle lezioni.

Quindi da quanto suddetto appare evidente che qualunque obbligo imposto ai docenti dal dirigente scolastico, di attendere oltre il proprio orario di servizio e oltre la normale assistenza dell’uscita dei ragazzi dalla scuola, per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori è illegittimo. In tale circostanza il docente consegna, previo avviso al Ds o al vicario, il bambino ai collaboratori che hanno l’obbligo della vigilanza fino all’arrivo del genitore.