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Lezioni private fatte da chi insegna a scuola, guadagni facili ma troppo spesso sono anche illeciti

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Secondo le stime di Codacons del 2019, il giro di affari delle lezioni private in Italia supera il miliardo di euro e si arriva anche a chiedere, per un’ora di lezione privata di materie come matematica, latino e greco, anche 50 euro. Mediamente per un’ora di lezione privata, dipende chi la fa, il prezzo è di 20 euro, ma si va dalle 12/15 euro se a fare la lezione è uno studente universitario, alle 25/30 euro se a fare lezione è un professore della disciplina. Questo miliardo di euro che ogni anno viene speso dalle famiglie per garantire la preparazione scolastica dei figli, molto spesso non viene dichiarato e aggira il pagamento delle tasse per chi riceve i soldi e la dichiarazione delle ricevute per chi le lezioni li paga.

Lezioni private esistono limitazioni

Nel Testo Unico della scuola, all’art.508, si specifica che i docenti non possono svolgere lezioni private agli studenti dell’Istituto in cui insegnano, mentre per fare gli studenti degli altri istituti devono chiedere l’approvazione da parte del dirigente scolastico della scuola in cui insegnano. Ai sensi del comma 1 dell’art.508 del d.lgs. 297/94 è scritto che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Nel comma 2 della medesima norma è disposto che il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

Altri divieti e valutazione degli studenti

La medesima legge impedisce al dirigente scolastico di potere impartire lezioni private agli studenti di qualsiasi Istituto e interviene anche sulla valutazione degli studenti a cui vengono impartite lezioni private. Ai sensi dell’art.508, comma 5 del d.lgs. 297/94, è specificato che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.