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Linee guida del garante per posta elettronica e internet

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L’autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Il provvedimento, inoltre, contiene l’indicazione di una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell’analisi del contenuto della navigazione in internet e dell’apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all’azienda.

 
Il provvedimento raccomanda l’adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l’uso di internet e della posta elettronica.
Il datore di lavoro è, inoltre, chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. 
Per quanto riguarda internet vengono forniti una serie di suggerimenti come ad esempio: individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa, l’utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, quali l’accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali.
In ordine all’utilizzo della posta elettronica sarebbe opportuno che l’azienda renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori, rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza. In altro modo si dovrebbe valutare la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale, in caso di assenza del lavoratore, dovrebbero partire messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi.
Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l’area da richiamare all’osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l’anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale. Il Garante ha chiesto, infine, particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio i giornalisti.
Nel comunicato stampa il relatore Mauro Passano ha affermato quanto segue: “La questione è particolarmente delicata perché dall’analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori“.

Le Linee guida sono consultabili nel box “Approfondimenti”.